Inefficacia del decreto di estinzione e irrilevanza della stagionalità per la TARSU dei villaggi turistici (Cass. civ. Sez. 5 n. 15776 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di estinzione del giudizio di cassazione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. in carenza dei presupposti normativi – perché tempestivamente depositata l’istanza di decisione – è inefficace e la Corte, anche d’ufficio, può emendare l’errore commesso in sede di spoglio e procedere alla trattazione collegiale del ricorso. In materia di TARSU, TARES e TARI, è legittima la delibera comunale che assoggetti i villaggi turistici alla tariffa prevista per gli alberghi, essendo la maggiore capacità produttiva di rifiuti un dato di comune esperienza. La stagionalità dell’attività non rileva ai fini dell’esclusione dell’obbligo tributario, ma può dar luogo solo a riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di pagamento e la cartella emessi per l’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2011, per un villaggio turistico ubicato nel Comune di Ugento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma, applicava la tariffa prevista per alberghi-ristoranti, ritenendo irrilevante la stagionalità dell’attività.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione. Nel procedimento di legittimità, il consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza; la ricorrente depositava istanza di decisione, ma il consigliere dichiarava comunque l’estinzione del giudizio, ritenendo erroneamente che tale istanza non fosse stata presentata. La società proponeva quindi istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che il decreto di estinzione era stato adottato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo stata depositata tempestivamente l’istanza di decisione. L’istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. viene riqualificata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., manifestando la ricorrente la chiara volontà di censurare il fondamento del decreto e di ottenere la decisione del ricorso. La Corte ritiene che l’emanazione del decreto in carenza dei presupposti, non imputabile alla parte, possa giustificare un’iniziativa d’ufficio per emendare l’errore e consentire la trattazione collegiale, dichiarando l’inefficacia del decreto di estinzione sine causa.
Nel merito, il primo motivo è giudicato inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato dove fosse prodotta la documentazione attestante la natura di villaggio turistico. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di specifica indicazione degli atti e documenti, richiedendo la localizzazione nel processo e l’allegazione al ricorso. Il motivo è comunque infondato, essendo consolidato il principio della legittimità della distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni, basata sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la stagionalità dell’attività assuma rilievo ai fini dell’esenzione. La causa di esclusione dell’obbligo tributario è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non dalla mera mancata utilizzazione legata a esigenze soggettive. La licenza stagionale rilasciata dal Comune legittima solo la riduzione del 10% prevista dal regolamento, non potendo il giudice applicare una riduzione maggiore ex officio iudicis.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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