Società cartiera e responsabilità dell’amministratore di fatto per le sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 5231 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto. In tale ipotesi, venendo meno la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Ne consegue che, qualora l’artificiosa costituzione della società sia finalizzata alla commissione di illeciti fiscali, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo le sanzioni essere irrogate senza alcun limite nei suoi confronti.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, contestando, per gli anni d’imposta 2010 e 2011, l’indebita deduzione di costi e la detrazione dell’Iva relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
L’Ufficio notificava quindi, ai sensi degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 472/1997, un atto di contestazione a un soggetto indicato come amministratore di fatto della società, ritenendolo autore e beneficiario delle violazioni commesse da una società costituita e utilizzata solo per commettere illeciti fiscali. Con successivo atto di irrogazione, la responsabilità per le sanzioni veniva estesa alla persona fisica ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente impugnava l’atto, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna rigettavano il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente ribadito il consolidato orientamento di legittimità in materia di società “cartiera”. Il principio di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, che imputa le sanzioni relative al rapporto tributario proprio della società esclusivamente alla persona giuridica, trova un limite nell’ipotesi in cui la società sia una mera fictio, uno schermo utilizzato dall’amministratore di fatto per ottenere personali vantaggi fiscali.
La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 10975 del 2019, Cass. n. 29038 del 2021, Cass. n. 10651 del 2022, Cass. n. 34932 del 2024), affermando che, in tali casi, la persona fisica che ha agito per conto della società diviene al contempo trasgressore e contribuente, con la conseguenza che le sanzioni possono essere irrogate senza alcun limite nei suoi confronti.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la società aveva svolto esclusivamente una funzione servente rispetto alle esigenze di altra società, limitandosi a un’attività di commercializzazione svolta solo sulla carta, in quanto non disponeva di un magazzino e l’unico dipendente non aveva mai prestato attività lavorativa.
La Corte ha quindi rilevato che il ricorrente, pur prospettando formalmente una violazione di legge, mirava in realtà a una nuova rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, tentando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso.
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Nota della Redazione
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