Garanzia per vizi dell’appalto non copre i danni estranei all’opera (Cass. civ. Sez. II n. 118 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia per vizi e difformità prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. ha carattere speciale e il suo ambito applicativo non può essere esteso a ipotesi non direttamente contemplate. Essa non comprende i danni estranei alla realizzazione dell’opera appaltata, quali quelli derivanti dalla negligente adozione delle cautele di protezione dell’immobile. Tali pregiudizi restano soggetti alla disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. e non sono assoggettati ai termini di decadenza e prescrizione propri dell’azione per vizi e difformità. Il giudice di merito che riqualifichi l’intera domanda risarcitoria nell’ambito della garanzia dell’appaltatore commette violazione di legge, perché applica la decadenza a pretese che ne sono escluse.
Il Fatto
Il committente aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori per ottenere l’eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere realizzate in un immobile di sua proprietà e il risarcimento dei danni subiti dall’edificio. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria.
La Corte d’appello, in riforma, ha accolto il motivo degli appellanti sulla errata qualificazione della domanda, ritenendo che il committente non avesse superato l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e difformità. Ha poi riconosciuto il corrispettivo per i lavori extracontratto. Il committente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. Il ricorrente aveva formulato due distinte domande: una per vizi e difformità dei lavori, l’altra per danni arrecati all’immobile e riconducibili a diverso titolo.
Il Collegio rileva che le domande concernevano non solo vizi o difetti nella realizzazione dell’opera, ma anche danni riconducibili alla negligenza dell’impresa nell’adottare le necessarie misure di protezione dell’immobile dagli agenti atmosferici. Questo profilo esula dalla realizzazione dei lavori appaltati.
Ne deriva che la pretesa non era riconducibile al disposto degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. e non soggiaceva ai termini di decadenza e prescrizione previsti per l’azione di garanzia. La Corte sottolinea il carattere speciale della disciplina, il cui ambito non può essere esteso a ipotesi non contemplate.
La decisione impugnata è quindi errata nel punto in cui, riqualificando la domanda, ha esteso la garanzia per vizi e difformità a danni che, secondo le allegazioni dell’attore, non erano riconducibili né a vizi né a difformità, ma alla negligente adozione di cautele esecutive.
Il ricorso è accolto nei primi due motivi. Sono dichiarati inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, e infondati il sesto e il settimo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda risarcitoria e la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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