Prescrizione del diritto dei medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 20776 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE sul compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, la situazione di inadempienza dello Stato è rimasta inalterata per i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da tale data gli aventi diritto esclusi hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento, sicché la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999. Il motivo che investa tale ricostruzione è inammissibile per contrasto con l’orientamento consolidato.

Il Fatto

Il ricorrente e altri medici, unitamente a colleghi non più presenti nel giudizio, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per le specializzazioni conseguite frequentando le relative scuole in anni accademici compresi tra il 1982 e il 1994, o in subordine il risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle direttive europee sui medici specializzandi. I ricorrenti hanno dedotto di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi senza percepire alcun compenso.

Il Tribunale ha rigettato la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione e ha compensato le spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha respinto l’appello. Avverso tale pronuncia i medici hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione delle direttive europee e degli artt. 2935 e ss. cod. civ. sul decorso della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il motivo censura la decorrenza del termine decennale fissata dal giudice di merito al 27 ottobre 1999. I ricorrenti sostengono che la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato e che, non essendo ancora intervenuta una piena attuazione della normativa europea, tale termine non sarebbe decorso.

La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento consolidato. Secondo tale indirizzo, la trasposizione tardiva e incompleta delle direttive ha lasciato inalterata l’inadempienza dello Stato per i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo indicato; la lacuna è stata solo parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

Da ciò consegue che tutti gli aventi diritto esclusi da tale previsione hanno avuto, da quel momento, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento. Nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre quindi dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della richiamata disposizione.

La Corte richiama il proprio precedente n. 10813 del 17 maggio 2011, più volte confermato, e le ordinanze n. 22181 del 24 luglio 2023, n. 7984 del 25 marzo 2024 e n. 2250 del 30 gennaio 2025. Segnala inoltre l’avallo delle Sezioni Unite n. 17619 del 31 maggio 2022, che hanno confermato la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

Non emergono ragioni per discostarsi da tale giurisprudenza. I ricorrenti non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio compreso tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009, sicché correttamente il giudice di merito ha concluso per la prescrizione del diritto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; non si procede alla liquidazione delle spese, sussistendo i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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