Medici specializzandi: inammissibile il ricorso sulle borse di studio ante 2006 (Cass. civ. Sez. III n. 3431 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione limitatamente ai vizi propri, tra cui l’inosservanza della previsione di cui all’art. 348 ter, comma 1, cod. proc. civ., che impone di provvedere dopo aver sentito le parti. Tale prescrizione non esige la comparizione personale né la discussione orale, essendo sufficiente che le parti siano poste in grado di interloquire: il contraddittorio è assicurato quando la parte appellata abbia chiesto l’applicazione dell’ordinanza definitoria nella comparsa di risposta. Quanto al merito, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile agli anni accademici anteriori al 2006-2007, perché le leggi finanziarie succedutesi hanno consolidato il finanziamento ed escluso sia l’incremento per inflazione sia l’adeguamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi. Il ricorso che riproponga tali questioni è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

Alcuni medici, già diplomati presso le scuole di specializzazione fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri. Chiedevano il versamento dei contributi per gli anni di frequenza e il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito e quanto corrisposto agli specializzandi dall’anno accademico 2006/2007.

Il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese per tre quarti. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 26 maggio 2021, dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ.. I medici proponevano ricorso per cassazione contro l’ordinanza e, in via subordinata, contro la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’ordinanza di inammissibilità, assumendo che la corte territoriale non avesse previamente avvertito gli appellanti dell’intenzione di procedere ex art. 348 bis cod. proc. civ., limitandosi alle note scritte della trattazione cartolare. La Corte ha respinto la doglianza osservando che la norma richiamata non impone la comparizione personale né la discussione orale: basta che le parti siano poste in grado di interloquire.

Poiché l’appellato aveva chiesto nella comparsa di risposta la pronuncia dell’ordinanza definitoria, il tema era entrato nel dibattito processuale e le parti dovevano ritenersi sentite, essendosi realizzato il contraddittorio sul punto, secondo il precedente Cass. n. 6589 del 2023.

Passando ai motivi contro la sentenza del Tribunale, la Corte li ha dichiarati inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.. Le direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 sono state attuate dal d.lgs. n. 257 del 1991 con il riconoscimento di una borsa di studio annua; la successiva direttiva n. 93/16 ha carattere meramente compilativo, privo di portata innovativa sulla misura dei compensi, ed è stata recepita dal d.lgs. n. 368 del 1999, operativo solo dall’anno accademico 2006-2007.

Per gli anni anteriori è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991. L’attività degli specializzandi non è inquadrabile nel lavoro subordinato né in quello autonomo, ma costituisce un contratto di formazione-lavoro privo di relazione sinallagmatica tra prestazione ed emolumento. Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale non viola il principio di uguaglianza né il diritto dell’Unione, che non ha imposto un regime previdenziale specifico.

Quanto alle borse, la Corte richiama l’orientamento inaugurato da Cass. n. 4449 del 2018, poi confermato da numerose pronunce: la legge n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse, escludendo integralmente l’applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991. I motivi sulle spese processuali sono parimenti inammissibili, per difetto di specificità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *