Omessa pronuncia su spese in appello e improcedibilità per mediazione irrituale (Cass. civ. Sez. II n. 205 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte d’appello che omette di esaminare uno specifico motivo di impugnazione, ritualmente proposto e riportato nelle conclusioni, relativo alla liquidazione delle spese di lite, incorre in omessa pronuncia, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne impedisce la riqualificazione, purché dal suo articolarsi sia chiaramente individuabile il vizio denunciato. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; in mancanza, è precluso al giudice d’appello rilevarla, restando la mediazione iniziativa meramente discrezionale ai sensi dell’art. 5, comma 2. Il principio vale anche quando la mediazione sia stata esperita in modo irregolare, per assenza della parte istante alla sessione.

Il Fatto

La società attrice, proprietaria di un complesso immobiliare, conveniva davanti al Tribunale due coniugi per accertare l’insussistenza di un acquisto per usucapione e ottenerne la restituzione. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, fondata su un possesso protratto per oltre vent’anni; la seconda convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale accoglieva la domanda della società e condannava i convenuti al rilascio dell’immobile e dei beni mobili, con penalità di mora.

I coniugi proponevano appello; la società resisteva e proponeva appello incidentale. La Corte d’appello rigettava l’eccezione di improcedibilità per irregolare svolgimento della mediazione, escludeva il possesso utile ad usucapire e confermava la condanna al rilascio. Avverso tale sentenza i convenuti proponevano ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado. La Corte rileva che la ricorrente aveva formulato uno specifico motivo sul punto e che la sentenza impugnata ne dava atto, ma la Corte d’appello lo aveva del tutto omesso di esaminare. Il motivo è pertanto fondato. La Corte ricorda che l’erronea intitolazione del motivo non ne preclude la riqualificazione, se il vizio è chiaramente individuabile, richiamando Sez. 6-5, Ordinanza n. 25557 del 27 ottobre 2017.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura di omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di una doppia conforme, non è ammissibile; il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, adempimento non svolto (richiamata Cass. n. 5528/2014). La Corte richiama Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022, secondo cui la doppia conforme ricorre anche quando le statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo. Anche la censura di vizio di motivazione è inammissibile, poiché dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012 il sindacato è consentito solo per anomalie gravi, escluse dalla Sez. Un. n. 8053/2014.

Il terzo motivo, sull’omesso rilievo dell’irregolare mediazione, è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che l’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza e che, in mancanza, il giudice d’appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato (richiamata Sez. 3, Ordinanza n. 25155 del 10 novembre 2020). Il principio opera anche per l’irregolare partecipazione alla mediazione, non solo per il mancato esperimento, e il ricorrente non si confronta con l’ulteriore ratio della sentenza impugnata.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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