Insider trading secondario: basta il possesso dell’informazione privilegiata (Cass. civ. Sez. II n. 14273 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I fatti costitutivi del trading secondario di cui all’art. 187-bis, comma 4, TUF sono il possesso dell’informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del suo carattere privilegiato e il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando tale informazione. Non è elemento costitutivo della fattispecie la prova della provenienza dell’informazione, né l’accertamento della fonte primaria che l’ha diffusa. Nel sistema processuale non esiste il principio praesumptum de praesumpto non admittitur, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma. Il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, con una fase analitica di selezione e una fase sintetica di valutazione complessiva, a nulla rilevando la loro diacronicità o sincronicità.
Il Fatto
La CONSOB, con delibera n. 20754 del 19 dicembre 2018, integrata dalla delibera n. 20870 del 27 marzo 2019, applicava al destinatario una sanzione amministrativa di 110.000 euro per violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, una sanzione accessoria di sei mesi e la confisca dei beni fino alla concorrenza del profitto dell’illecito.
All’epoca dei fatti gli era stato contestato di aver utilizzato un’informazione privilegiata, ricevuta da una terza persona legata da rapporti di amicizia e coniuge di un responsabile aziendale dell’emittente, per acquistare azioni il giorno precedente la diffusione del comunicato relativo a un’operazione societaria destinata a promuovere un’OPA obbligatoria totalitaria. L’opposizione proposta avverso la delibera veniva accolta dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 5 dicembre 2019. La CONSOB ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi; la parte intimata resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati accolti. La Corte ha ricostruito la fattispecie del trading secondario muovendo dalla nozione di informazione privilegiata di cui all’art. 181, comma 1, TUF e ha ribadito che i fatti costitutivi dell’illecito non includono la provenienza dell’informazione né l’identificazione della fonte primaria. L’espressione “informazione” va intesa come “conoscenza”, rilevando il nesso eziologico tra possesso dell’informazione e suo utilizzo, indipendentemente dalla comunicazione ricevuta da un informatore qualificato.
La Corte d’appello aveva correttamente affermato il principio, ma lo aveva falsamente applicato, esigendo la prova, anche indiziaria, della trasmissione dell’informazione tra i soggetti coinvolti. Questo passaggio è il fulcro del vizio di diritto: accertato in via presuntiva il possesso dell’informazione privilegiata, la sua derivazione resta irrilevante.
Il secondo errore riguarda il ragionamento presuntivo. Il giudice di merito aveva ritenuto operante nel nostro ordinamento il divieto di doppia presunzione. La Corte ha escluso che tale principio esista, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra disposizione: il fatto noto, accertato in via presuntiva su indizi gravi, precisi e concordanti, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione.
Ne deriva il metodo di valutazione della prova indiziaria: alla fase analitica, che scarta gli elementi privi di efficacia probatoria, deve seguire una fase sintetica, in cui i fatti secondari sono considerati nel loro insieme per verificarne la concordanza. La Corte ha censurato la valutazione atomistica e frammentaria degli indizi, nonché il riferimento al loro carattere diacronico o sincronico, privo di fondamento normativo. In materia di abusi di mercato le presunzioni semplici costituiscono lo strumento probatorio privilegiato, perché la circolazione abusiva dell’informazione si svolge con modalità che intenzionalmente escludono la documentazione.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà applicare i principi di diritto enunciati; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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