L’interpello tributario vincola solo il contribuente istante (Cass. civ. Sez. V n. 640 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, la risposta dell’Amministrazione finanziaria, espressa o tacita, ha efficacia vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e nei confronti del solo contribuente istante. Tale efficacia non si estende a soggetti diversi, ancorché coinvolti nella medesima operazione economica, sicché l’atto impositivo adottato verso il terzo non può fondarsi sul vincolo interpretativo scaturente dall’interpello proposto da altro contribuente. Il giudice di merito che estenda l’effetto vincolante dell’interpello a un soggetto non istante viola l’art. 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000. È nulla per motivazione solo apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società esercente attività di raccolta di vetro impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate le contestava il mancato assoggettamento a IVA con aliquota del 10% delle cessioni di rottami di vetro provenienti da raccolta differenziata, irrogando la relativa sanzione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, dichiarando dovuta l’IVA per il 2003 ma escludendo le sanzioni. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e la ricorrente depositava memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la CTR chiarito su quale capo si fosse formato il giudicato e per quali ragioni il caso fosse «definitivamente deciso». La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. n. 21302 del 2022). Nel caso di specie il percorso argomentativo dei giudici di secondo grado risultava ricostruibile.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000, per aver la CTR confermato la legittimità dell’accertamento sulla base del parere reso a seguito di interpello proposto da altro soggetto, cessionario dei rottami. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di interpello (Cass. n. 25621 del 2021, Cass. n. 26604 del 2022, Cass. n. 16331 del 2014), da cui si desume che la finalità dell’istituto è favorire la leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente; che l’istanza concerne l’applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in presenza di obiettive condizioni di incertezza; che l’efficacia della risoluzione vincola l’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza o ai comportamenti successivi del solo istante.
Su questa base la Corte ha statuito che la CTR, estendendo l’effetto vincolante dell’interpello dalla società cessionaria alla società cedente ricorrente, non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, e in particolare del principio per cui la risposta dell’Amministrazione ha efficacia vincolante limitatamente alla questione oggetto dell’interpello e al contribuente istante.
Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti in ragione della fondatezza del secondo. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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