Motivazione apparente sulle notifiche vizia la sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 12572 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e dunque nulla per violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza del giudice tributario che dichiari invalide le notificazioni delle cartelle di pagamento poste a fondamento di un preavviso di fermo amministrativo limitandosi ad affermare che esse sono state eseguite nelle mani di persona estranea al nucleo familiare. La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il luogo della notificazione, l’identità del consegnatario, la relazione intercorrente con il destinatario e i documenti sui quali il convincimento si è formato. Il vizio resta deducibile in cassazione anche dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. L’accoglimento del motivo assorbe le censure subordinate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall’agente della riscossione per conto dell’Amministrazione finanziaria, lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento e dalle cartelle di pagamento.
La Commissione provinciale, con sentenza del 2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria e accoglieva per il resto il ricorso, annullando in parte l’atto impugnato. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che respingeva il gravame dell’agente della riscossione ritenendo sussistente la legittimazione del contribuente e irregolari le notifiche delle cartelle, eseguite nelle mani di persona estranea al nucleo familiare. Contro tale pronuncia l’agente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso. La circostanza che il giudice d’appello abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione del contribuente a impugnare il preavviso di fermo è irrilevante, perché quel punto non è stato investito da specifica censura. Il principio dell’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative alle altre ragioni autonome non opera quando la ricorrente critica proprio il percorso motivazionale che ha condotto a dichiarare invalide le notifiche. La riconosciuta legitimatio ad causam non esclude che l’azione possa essere ritenuta inammissibile in rito o infondata nel merito.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, avendo il giudice d’appello affermato apoditticamente la nullità delle notifiche per essere state effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare, senza indicare i documenti utilizzati né chiarire le ragioni di tale invalidità.
La Corte rileva che la motivazione della Commissione regionale, nella sua estrema laconicità, non consente di comprendere il luogo delle notificazioni, l’identità del consegnatario, la relazione intercorrente con il destinatario e i documenti dai quali ricavare che le notificazioni sarebbero avvenute in quel modo. Il giudice d’appello ha così adottato una motivazione meramente apparente, in quanto lacunosa, criptica e priva di intelligibile aggancio con le risultanze documentali.
Tale anomalia è riconducibile alla categoria dell’apparenza, vizio tuttora deducibile in cassazione anche dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, perché idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. È apparente, infatti, la motivazione che, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo, formulati in via subordinata, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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