Mansioni superiori: il giudizio trifasico sulle declaratorie contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1213 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice adito per il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori deve compiere il c.d. giudizio trifasico: verificare le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, quelle del livello in ragione del quale è calibrata la domanda, e raffrontarle con le attività in concreto svolte. L’accertamento va condotto, in termini di abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale, enucleando le declaratorie proprie dei livelli da raffrontare e le specificazioni della contrattazione integrativa tempo per tempo vigente. Il giudice è tenuto a individuare d’ufficio il contratto collettivo applicabile, in quanto conoscibile ex officio nel pubblico impiego, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, secondo il principio iura novit curia. La domanda di superiore inquadramento è distinta da quella di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, e solo quest’ultima è soggetta al giudizio trifasico.

Il Fatto

Il lavoratore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore, per differenze retributive maturate per l’asserito svolgimento di mansioni superiori di autista soccorritore. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, l. fall., aveva respinto la pretesa, ritenendo che le mansioni svolte rientrassero nell’Area A e non fossero sussumibili nell’Area B.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. integrativo di Croce Rossa Italiana 1998/2001, dell’art. 6 del C.C.N.L. 2006-2009 e dell’art. 12 del contratto integrativo del 18 febbraio 2009, oltre che dell’art. 36 Cost. L’ente non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha distinto nettamente due questioni, spesso confuse nel giudizio di merito: il preteso diritto all’inquadramento in Area B e la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori. Sul primo profilo il motivo è infondato, alla luce dell’insegnamento di Cass. n. 20915 del 2019, secondo cui l’art. 12 del C.C.N.I. della Croce Rossa Italiana del 2009 non configura una ricollocazione del personale tra le aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali.

Il ricorso è invece fondato sul secondo profilo. La Corte ha richiamato Cass. Sez. L n. 37331 del 2022, che nella sostanza sovrapponibile fattispecie ha enunciato il principio secondo cui il giudice è chiamato a un’operazione di sussunzione su base trifasica: verifica dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello invocato e raffronto con le attività in concreto svolte. Il Tribunale si era limitato a un generico riferimento alla maggior professionalità dell’Area B, senza addentrarsi nel raffronto analitico.

Il Collegio ha ribadito che il giudice deve individuare la contrattazione collettiva applicabile all’intero arco temporale rilevante, nazionale e integrativa, e che nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto collettivo è conoscibile d’ufficio, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte (Cass. n. 7641 del 2023; Cass. n. 6394 del 2019). L’autista soccorritore, ha precisato la Corte, non svolge attività di supporto meramente strumentale propria dell’Area A, ma è inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria, integrando una professionalità operante in campo sanitario.

Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché proceda al giudizio trifasico sulle mansioni in fatto svolte, in relazione alla contrattazione tempo per tempo vigente, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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