NASpI: la retribuzione imponibile comprende la retribuzione piena anche oltre le indennità CIGS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20098 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione NASpI, la domanda con cui il lavoratore, nel corso del giudizio, precisi che la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della prestazione deve comprendere la retribuzione “nel suo valore pieno”, ossia quella che sarebbe spettata in assenza della sospensione dell’attività lavorativa, non integra una
Il Fatto
Il lavoratore, già vittorioso in primo grado, aveva chiesto la riliquidazione dell’indennità NASpI, inclusa nella base di calcolo la retribuzione “persa” per i periodi di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, oltre a quanto effettivamente corrisposto come trattamento integrativo. La Corte d’appello di Bologna accoglieva l’appello incidentale sul punto, condannando l’INPS a includere nella retribuzione imponibile ex art. 4 d.lgs. n. 22/2015 anche quella non corrisposta per effetto della causa integrabile. L’Istituto ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’inammissibilità della domanda per mutatio libelli e la violazione delle norme sulla determinazione della base imponibile contributiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di una mutatio libelli, richiamando i principi per cui tale figura ricorre solo quando la modifica introduce una pretesa obiettivamente diversa, fondata su presupposti totalmente nuovi. Nel caso di specie, la precisazione della domanda aveva riguardato l’ampiezza delle voci incluse nella “retribuzione imponibile”, ossia una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo, non una modifica dell’oggetto del giudizio. La Corte ha quindi ravvisato una mera emendatio, coerente con la ragione dell’appello principale dell’INPS, che intendeva delimitare la rilevanza della retribuzione alla sola parte effettivamente “perduta”.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’antitesi con le difese svolte dall’Istituto nei gradi di merito. Dagli atti processuali era emerso che l’INPS aveva sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa per i periodi di cassa integrazione a orario ridotto, e la Corte ha ritenuto necessario, per la specificità del ricorso, l’indicazione puntuale della “retribuzione virtuale” che l’Istituto avrebbe considerato utile per la base di calcolo, distinguendo tra periodi a zero ore ed a orario ridotto.
L’omessa indicazione ha comportato la violazione del requisito di specificità imposto dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la cui mancanza determina l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di uno specifico pregiudizio per la parte ricorrente, che sul tema dell’inclusione della retribuzione perduta non era risultata soccombente. All’esito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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