Operai forestali ARIF e CCNL privatistico per l’indennità di trasferta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21711 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto fra l’ARIF, ente pubblico strumentale della Regione Puglia, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2-quinquies del medesimo art. 12, disposto dall’art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017 e, ove detti operai abbiano avanzato apposita domanda in questo senso, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico, poiché essa inerisce alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico. Ne consegue il diritto degli operai in questione, qualora ricorrano le condizioni previste, alla corresponsione dell’indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL del 7 dicembre 2010.
Il Fatto
Un operaio agricolo specializzato, già dipendente della Regione Puglia e transitato nel 2010 all’ARIF, ha chiesto la condanna della parte datoriale al pagamento di differenze economiche maturate sino all’ottobre 2017 a titolo di indennità chilometrica di trasferta, invocando gli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2010 e l’art. 23 del contratto integrativo regionale.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 74 del 2019, ha accolto la domanda. L’ARIF ha proposto appello e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 799/2020, ha accolto il gravame. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, mentre la parte datoriale non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censurava la declaratoria di ammissibilità dell’appello, è dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha riportato, neppure in sintesi, il contenuto dell’atto di appello, violando il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo. Il secondo motivo, relativo alla pretesa novità dell’eccezione sull’applicabilità della disciplina privatistica, è parimenti inammissibile, poiché il giudice di appello ha rilevato che quella contestazione era stata sempre svolta dalla parte datoriale e già rigettata in primo grado.
I motivi dal terzo al sesto, trattati congiuntamente per connessione, sono accolti. La Corte ricostruisce la disciplina di settore muovendo dalla legge n. 124 del 1985, che consentiva al Ministero dell’agricoltura di assumere personale operaio con contratto di diritto privato, in continuità con la legge n. 205 del 1962 e secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3465/1998 e n. 24670/2009. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni, la l.r. Puglia n. 3 del 2010 ha previsto per il personale operaio dell’Agenzia l’applicazione del CCNL privatistico.
Il comma 5 dell’art. 12 disciplina specificamente gli operai di ruolo transitati dalla Regione, prevedendo che, a domanda, siano inquadrati nel medesimo contratto collettivo. La Corte richiama la recente Cass. n. 10811/2023, resa proprio su un dipendente dell’ARIF, che ha statuito come l’applicazione del CCNL di diritto privato non osti alla qualificazione del rapporto come lavoro pubblico: il richiamo contrattuale opera per le qualifiche, le mansioni e il trattamento economico, ma non per la disciplina dell’accesso all’inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori, retta dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ne deriva che l’ARIF non è un ente pubblico economico, ma un ente pubblico strumentale, e che non sussiste alcun impedimento all’utilizzo della contrattazione collettiva privata per il rimborso chilometrico. La Corte esclude che la fondatezza di tali argomenti venga meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, ad opera dell’art. 32 della l.r. Puglia n. 45 del 2012: la clausola che imponeva all’Agenzia una procedura di informazione e consultazione con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti precedentemente applicati implicava la perdurante vigenza di questi ultimi.
Quanto ai vincoli di bilancio, le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, come chiarito da Cass. n. 31881/2018. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento del settimo motivo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà nel merito verificando la regolare domanda di applicazione del CCNL privatistico e la sussistenza dei requisiti per l’indennità reclamata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.