Il divieto di monetizzazione delle ferie in corso di rapporto è assoluto e inderogabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18651 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di sostituzione delle ferie annuali retribuite con un’indennità finanziaria in corso di rapporto di lavoro è assoluto ed inderogabile, non rilevando affatto la circostanza che la mancata fruizione delle ferie sia stata determinata da fatto del datore di lavoro. Detto divieto, posto a tutela del diritto indisponibile del lavoratore alla fruizione in natura, è desumibile dall’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e trova espressa riproduzione nell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, nonché nella disciplina contrattuale collettiva di comparto. Ne consegue che la riscossione di un’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto configura un indebito ripetibile, a prescindere dalla prova dell’impossibilità di fruizione. In materia di onere della prova, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo allorché il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella su cui gravava, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario conveniva in giudizio un dirigente per sentirlo condannare alla restituzione di somme che questi si era autoliquidato e riscosso, anno per anno, in corso di rapporto, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute. Il lavoratore resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente sofferto per la mancata fruizione delle ferie.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, confermava la condanna alla restituzione del netto fiscale e previdenziale della somma percepita, rigettando la domanda risarcitoria. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’erede del dirigente, nel frattempo deceduto, sulla base di cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si invocava il principio, desumibile dalla giurisprudenza eurounitaria, della doverosità della monetizzazione delle ferie allorché il datore non abbia invitato formalmente il lavoratore a fruirne. Tale principio, ha chiarito la Corte, opera esclusivamente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, in cui la fruizione in natura del maturato è divenuta impossibile, mentre l’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE tutela essenzialmente il diritto alla fruizione effettiva delle ferie, prevedendo in via residuale l’indennità sostitutiva per il solo caso di fine rapporto. Il divieto di monetizzazione in corso di rapporto è stato qualificato come assoluto ed inderogabile: finché il rapporto è in essere e le ferie, anche arretrate, possono essere fruite in natura, la monetizzazione è comunque vietata, anche se a dar causa alla mancata fruizione sia stato il datore di lavoro.

Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2109 e 2909 c.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la prima ratio decidendi, fondata sul divieto di monetizzazione in corso di rapporto, è autonoma e regge in modo autosufficiente la decisione sull’indebito, sicché il mancato confronto con essa rende inammissibile la doglianza. Quanto al giudicato penale di proscioglimento dall’accusa di peculato, la Corte ne ha escluso la rilevanza, atteso che la ragione assolutoria, incentrata sulla corrispondenza della somma riscossa al maturato feriale, è estranea al divieto di monetizzazione.

I motivi terzo e quarto, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere probatorio e al rigetto della domanda risarcitoria, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rammentato che la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava, non già quando sia censurata la valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il dirigente poteva fruire delle ferie in autonomia e non le aveva mai chieste.

Il quinto motivo, infine, è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha confermato che nel processo del lavoro l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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