Mansioni superiori e inquadramento: necessaria distinzione e giudizio trifasico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1228 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda volta a contestare l’erroneità dell’inquadramento sulla base della contrattazione collettiva è distinta dalla domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori. Quest’ultima impone al giudice il cd. giudizio trifasico, che si articola nella verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello invocato e nel raffronto di entrambe con le attività effettivamente svolte. Il giudice deve individuare la contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, tempo per tempo applicabile all’intero arco del rapporto, comparando le declaratorie generali delle aree con le specificazioni dei profili professionali.

Il Fatto

Una lavoratrice chiedeva di essere ammessa al passivo, in via privilegiata, della liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti di un ente strumentale, per il pagamento di differenze retributive. La pretesa si fondava su due distinti presupposti: l’erroneità dell’inquadramento operato dal datore e lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.

La lavoratrice sosteneva di avere svolto, fin dall’assunzione, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nell’Area A, posizione A2, laddove la contrattazione integrativa avrebbe imposto l’inserimento nell’Area B, posizione B1. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso lo stato passivo, sul rilievo che la contrattazione integrativa non aveva operato alcuna trasposizione automatica di figure professionali e che, quanto alle mansioni superiori, mancava il raffronto analitico. Proponeva quindi ricorso per cassazione la lavoratrice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla netta distinzione tra le due domande. L’accertamento del corretto inquadramento e la rivendicazione delle differenze retributive per mansioni superiori rispondono a presupposti differenti e non possono essere confusi. Su questa seconda pretesa si concentra l’accoglimento del ricorso.

Richiamando la sentenza Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022 e il principio di Cass. n. 20915/2019, il Collegio ribadisce che il giudice è tenuto al giudizio trifasico: verifica dell’inquadramento posseduto, verifica del livello invocato e raffronto di entrambi con le mansioni effettivamente svolte, secondo abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale.

Poiché il rapporto interseca più discipline collettive succedutesi nel tempo, la comparazione va condotta enucleando le declaratorie proprie dei livelli da raffrontare per ciascun periodo, sulla base dei contratti collettivi nazionali e integrativi di volta in volta vigenti. La contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato è sempre conoscibile d’ufficio dal giudice, secondo il principio iura novit curia (così Cass. Sez. Lav. n. 7641/2023).

Nel merito delle declaratorie, la Corte evidenzia il tratto differenziale tra le aree: solo i dipendenti dell’Area B sono strutturalmente inseriti nel processo produttivo di cui svolgono fasi, mentre quelli dell’Area A prestano attività di supporto meramente strumentale. L’autista soccorritore, nel profilo socio-sanitario, è inserito nel processo produttivo sanitario e integra quindi una professionalità dell’Area B.

Il Tribunale aveva invece omesso il giudizio trifasico, limitandosi a un generico riferimento alla maggiore professionalità dell’Area B, senza il raffronto analitico imposto dalla pretesa. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per la nuova valutazione secondo i principi esposti. La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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