Mansioni superiori e inquadramento: necessaria la sussunzione trifasica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1227 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di inquadramento superiore e quella di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori costituiscono pretese distinte, fondate su presupposti diversi. Il giudice adito è tenuto a compiere il giudizio trifasico di sussunzione, verificando le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, quelle del livello invocato e le attività in concreto espletate, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale, secondo abitualità e prevalenza. Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’operazione va condotta alla luce della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, nazionale e integrativa, conoscibile d’ufficio dal giudice. La sussunzione in un livello superiore non comporta l’attribuzione della superiore qualifica, ma rileva solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Fatto

Il lavoratore chiede l’ammissione al passivo, in via privilegiata, della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’ente datore, per differenze retributive fondate su due presupposti: l’erroneità dell’inquadramento operato alla luce della contrattazione collettiva e lo svolgimento, in fatto, di mansioni superiori.

Il Tribunale di Roma rigetta l’opposizione allo stato passivo. Quanto all’inquadramento, richiama il precedente di legittimità secondo cui il contratto integrativo non ha trasposto automaticamente la figura dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B. Quanto alle mansioni superiori, nega il diritto sulla base della maggiore professionalità richiesta per l’area invocata, senza però svolgere il giudizio trifasico. Il lavoratore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente le due domande. Il preteso diritto all’inquadramento superiore sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del contratto integrativo non è accolto: per il periodo anteriore all’entrata in vigore della contrattazione integrativa la censura è apodittica e tautologica; per il periodo successivo è infondata, non essendo ravvisabile alcuna trasposizione automatica di figure professionali da un’area all’altra.

Il ricorso è invece fondato quanto alla seconda censura. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in materia di mansioni superiori, il giudice è chiamato a un’operazione di sussunzione su base trifasica: verifica dell’inquadramento posseduto, del livello invocato e raffronto con le attività in concreto svolte.

Il Tribunale ha invece operato un riferimento generico alla maggiore professionalità dell’Area B, con conclusioni sostanzialmente apodittiche, senza addentrarsi nel raffronto analitico richiesto. La sussunzione è doverosa anche nel pubblico impiego contrattualizzato, dove la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, a prescindere dall’iniziativa di parte.

Il giudizio va condotto tenendo conto della contrattazione collettiva ratione temporis applicabile a tutto l’arco del rapporto, nazionale e integrativa. Rileva inoltre il principio per cui, in presenza di aree omogenee definite dai contratti collettivi, non è sindacabile l’assetto dei rapporti delineato dalla contrattazione sopravvenuta in assenza di previsioni transitorie. Il decreto è quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda al giudizio trifasico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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