Blocco rivalutazione borse medici specializzandi fino al 2005 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1230 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la borsa di studio prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 non è soggetta, per gli anni accademici dal 1998 al 2005, né all’incremento annuale correlato alla variazione del costo della vita né alla rideterminazione triennale parametrata al miglioramento stipendiale tabellare minimo della contrattazione collettiva del personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. Il blocco delle indicizzazioni disposto dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, investe l’intero corpus dell’art. 6, comma 1, citato, essendo stata consolidata la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse. Non è pertanto ravvisabile alcuna relazione sinallagmatica tra attività dello specializzando e remunerazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.

Il Fatto

Due medici, già iscritti a scuole di specializzazione universitarie, convenivano davanti al Tribunale i Ministeri competenti, la Presidenza del Consiglio e l’Università presso cui si erano formati, chiedendo la rideterminazione della borsa di studio in ragione degli incrementi contrattuali riconosciuti al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata. La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame delle amministrazioni, ritenendo bensì le borse riconducibili tra gli emolumenti colpiti dal blocco delle indicizzazioni, ma escludendo che quel blocco operasse sulla rideterminazione triennale collegata agli incrementi contrattuali successivi al 31 dicembre 1993. Le amministrazioni ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

Esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita notificazione a mezzo PEC priva dell’allegato, la Corte la ritiene infondata. In tema di notificazione telematica, il controricorrente che deduca la nullità deve disconoscere, ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi e della relata depositati in copia analogica, oppure allegare elementi concreti sulla disfunzionalità dei sistemi. Nel caso di specie, la mera “stampata” del messaggio, priva di attestazione di conformità, non assolve a tale onere e resta apodittica.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte ricorda che l’attività degli specializzandi non integra un rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato, sicché difetta la relazione di scambio e resta inapplicabile l’art. 36 Cost.

Sul punto decisivo, la Corte richiama la ricostruzione organica già operata da propri precedenti, tra cui Cass. Sez. L n. 4449 del 23.02.2018 e Cass. Sez. L n. 18670 del 27.07.2017. Il D.L. n. 384 del 1992, all’art. 7, comma 5, aveva bloccato l’indicizzazione degli emolumenti; l’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, con interpretazione autentica, vi aveva espressamente ricompreso le borse di studio degli specializzandi.

L’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ha poi consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse e ha sancito che, per il triennio 1998-2000, non si applicano gli aggiornamenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991. La formula individua l’intero corpus della disposizione, e dunque sia l’incremento annuale legato all’inflazione sia la rideterminazione triennale correlata ai miglioramenti stipendiali contrattuali.

La conferma è data dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che ha ribadito il consolidamento fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro. Ne deriva che, dal 1998 al 2005, le borse non erano soggette all’incremento triennale. La Corte d’appello non si è adeguata a tale principio: il ricorso va accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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