Assenze per Covid non computabili nel comporto anche se ignorate dal datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12272 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di computare nel periodo di comporto le assenze determinate dall’isolamento per positività al Covid-19, stabilito dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, opera oggettivamente e prescinde dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell’assenza. La norma non subordina lo scomputo ad alcuna condizione di previa comunicazione, e l’introduzione di un simile requisito costituirebbe un’interpolazione ermeneutica del testo. Nel bilanciamento tra l’interesse del lavoratore ammalato in situazione pandemica e l’affidamento datoriale, il legislatore ha dato prevalenza al primo. La conoscenza delle ragioni dell’assenza può incidere solo su profili diversi, come il risarcimento del danno o la liquidazione delle spese, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità delle assenze alle ipotesi previste.

Il Fatto

Il Tribunale di Forlì aveva dichiarato nullo, per violazione dell’art. 2110 c.c., il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a un lavoratore da una società di logistica, ritenendo che il datore non avesse potuto computare i giorni di assenza dovuti all’isolamento disposto per positività al Covid-19. La società, contumace in primo grado, propose appello.

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza, respinse la domanda del lavoratore, compensando le spese del doppio grado. La Corte territoriale valorizzò il fatto che il lavoratore non aveva comunicato al datore la patologia contratta prima del deposito del ricorso, reputando la condotta non improntata a buona fede. Il lavoratore ricorse per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censuravano la violazione dell’art. 324 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato un giudicato interno formatosi su parte della sentenza di prime cure non impugnata. La Corte li ha respinti. La locuzione di minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno individua la sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico: l’impugnazione motivata su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, impedendo la formazione del giudicato.

Nella specie la società aveva impugnato proprio l’effetto giuridico della nullità del recesso, derivante da un’interpretazione della norma che non teneva conto della conoscenza del fatto in capo al datore. La questione era stata devoluta al giudice del gravame, cosicché nessun giudicato poteva dirsi formato. La Corte ha richiamato, sul punto, Cass. n. 16853 del 2018 e Cass. n. 30728 del 2022.

Il nucleo della decisione riguarda il terzo motivo, letto in connessione col quarto e quinto. Il Collegio ha ritenuto le censure fondate, in coerenza con Cass. n. 17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024: il divieto di computo opera oggettivamente. La disposizione sancisce che “il periodo trascorso” dal lavoratore nelle condizioni previste “non è computabile ai fini del periodo di comporto”, senza condizionare la propria operatività alla previa conoscenza delle ragioni dell’assenza.

Subordinare lo scomputo a una simile condizione, pur nel silenzio della norma, introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge. Nel bilanciamento degli opposti interessi il legislatore ha dato prevalenza a quello del lavoratore ammalato in situazione di emergenza pandemica, considerando recessiva la tutela dell’affidamento datoriale. La Corte ha quindi escluso di poter seguire la diversa logica dell’art. 10 della l. n. 419 del 1975 in materia di tubercolosi, che viceversa ravvisa un onere di informazione del lavoratore, come affermato da Cass. n. 14475 del 2001, Cass. Sez. Un. n. 13535 del 2016 e Cass. n. 19936 del 2023.

La soluzione accolta è stata reputata coerente con l’indirizzo sul generale istituto dell’art. 2110 c.c.: la legittimità del recesso per maturazione del comporto si valuta sul compiersi o meno del periodo, non sulla percezione che ne abbia il datore. In definitiva, un elemento esterno alla fattispecie, quale la conoscenza delle ragioni dell’assenza, potrà incidere su aspetti diversi, come il risarcimento del danno o le spese, ma non precludere lo scomputo, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità delle assenze alle ipotesi previste. Accolti il terzo, quarto e quinto motivo, respinti i primi due e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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