Domanda di accertamento della regolarità contributiva e conversione del co.co.co. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10311 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, all’esito di accertamento giudiziale, risulti avere la sostanza di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A., il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma ha diritto a una tutela risarcitoria nei limiti dell’art. 2126 cod. civ., alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. L’effettiva intervenuta stabilizzazione integra misura equivalente idonea a sanzionare l’abuso, con esonero dall’onere probatorio nei limiti dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Resta impregiudicata la possibilità di allegare e provare danni ulteriori e diversi, diversi da quelli da perdita del posto di lavoro. La domanda di mero accertamento della regolarità della posizione contributiva, proposta prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è invece ammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore ha agito nei confronti dell’INVALSI per far accertare la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra il maggio 2002 e il febbraio 2009, l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Il Tribunale di Velletri aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti e la sussistenza del rapporto subordinato, rigettando le altre domande. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame del lavoratore. Questi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria, mentre l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001: l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la tredicesima e il TFR sarebbero stati pretesi a titolo di risarcimento del danno, non di retribuzione. Il motivo è dichiarato infondato.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e la Cass. n. 4360 del 2023, secondo cui, accertata la sostanza subordinata del rapporto, il lavoratore ha diritto alla tutela risarcitoria, alla ricostruzione contributiva e al TFR, ma la corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria sulla base di due rationes decidendi concorrenti: il danno deve essere allegato e provato dal lavoratore e non coincide con la retribuzione; l’avvenuta stabilizzazione comporta il conseguimento del bene della vita tutelato.
Sul rapporto tra stabilizzazione e risarcimento, la Corte richiama la Cass. n. 16336 del 2017: la stabilizzazione integra misura equivalente idonea a sanzionare l’abuso, poiché i soggetti lesi hanno ottenuto il medesimo bene della vita. Non è applicabile il risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 con l’agevolazione probatoria dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010; resta però la possibilità di provare danni ulteriori, non identificabili con la perdita del posto. La corte territoriale ha quindi escluso correttamente il risarcimento, in ragione della stabilizzazione e del difetto di allegazione e prova dei danni ulteriori.
Il secondo motivo è invece fondato. La corte territoriale, richiamando un proprio precedente ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., aveva rigettato la domanda perché non era stato convenuto in giudizio l’istituto previdenziale. La Corte osserva che il ricorrente non aveva proposto una domanda di condanna al versamento dei contributi, ma di accertamento del diritto alla regolare posizione assicurativa.
Richiamando la Cass. n. 1179 del 2015, la Corte distingue due tipi di pregiudizio: la perdita della prestazione pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell’età pensionabile e dà luogo al danno ex art. 2116 cod. civ.; e il danno da irregolarità contributiva, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, di fronte al quale il lavoratore può esperire l’azione di condanna generica o di mero accertamento dell’omissione contributiva. La corte territoriale ha quindi errato nel ritenere inammissibile la domanda di accertamento.
Il secondo motivo è accolto e la sentenza cassata. Decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte dichiara il diritto del ricorrente alla regolarità della posizione contributiva per il periodo dal maggio 2002 al febbraio 2009 e condanna la controricorrente agli adempimenti necessari. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Istituto alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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