Mansioni superiori e giudizio trifasico nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1231 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di insinuazione al passivo per differenze retributive fondata sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori è distinta da quella fondata sull’erroneità dell’inquadramento e richiede che il giudice compia il c.d. giudizio trifasico. Quest’ultimo impone di verificare le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, quelle del livello rivendicato e il raffronto con le attività in concreto svolte, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ratione temporis vigente. Nel pubblico impiego la contrattazione collettiva è conoscibile d’ufficio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la sussunzione rileva ai soli fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non per il riconoscimento della superiore qualifica. La comparazione deve fondarsi su un accertamento in fatto delle mansioni svolte in termini di abitualità e prevalenza, con giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale.
Il Fatto
Il lavoratore, inquadrato come autista soccorritore nella posizione A2 dell’Area A, aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana per il pagamento di differenze retributive. La pretesa si fondava su due presupposti: l’erroneità dell’inquadramento datoriale e lo svolgimento in concreto di mansioni superiori riconducibili all’Area B, posizione B1.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo. Quanto all’inquadramento, aveva richiamato il percorso di Cass. Sez. Lav. n. 20915/2019, escludendo che la contrattazione integrativa avesse operato una trasposizione automatica del profilo. Quanto alle mansioni superiori, aveva motivato il rigetto sulla sola maggior quota di professionalità richiesta dall’Area B, senza svolgere il giudizio trifasico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei soli limiti della censura relativa alle mansioni superiori. In via preliminare, il Collegio dichiara di dare continuità a Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022 e a Cass. n. 20915/2019, non emergendo argomenti nuovi che inducano a rimeditare l’orientamento.
Quanto al preteso diritto all’inquadramento in Area B, la censura è respinta: per il periodo anteriore all’entrata in vigore del contratto integrativo è apodittica, non spiegando le ragioni dell’asserita erroneità; per il periodo successivo è infondata, poiché l’art. 12 del c.c.n.i. Croce Rossa del 20.2.2009 non configura una ricollocazione del personale tra le aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali, valida per le assunzioni successive.
La Corte riprende invece la censura sullo svolgimento in fatto di mansioni superiori. Il giudice è chiamato a un’operazione di sussunzione su base trifasica: verifica dell’inquadramento posseduto, verifica del livello rivendicato e raffronto con le attività concretamente svolte. Nel caso di specie il Tribunale si era limitato a un generico riferimento alla maggior professionalità dell’Area B, senza addentrarsi nel raffronto analitico.
Il Collegio ribadisce che la contrattazione collettiva nazionale è conoscibile ex officio dal giudice nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo il principio iura novit curia. Una volta dedotte dal lavoratore le mansioni svolte, il comparto e il livello, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo. La sussunzione rileva ai soli fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non per la superiore qualifica.
Ne segue la cassazione del decreto con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda al giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte, in relazione alla contrattazione via via vigente. La domanda di insinuazione al passivo fondata sull’erroneità dell’inquadramento resta invece rigettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.