Spese d’appello rivalutate d’ufficio in base all’esito complessivo della lite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19586 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della decisione adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata. L’onere delle spese, infatti, deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. Ne deriva che la soccombenza va valutata in chiave unitaria e non con esclusivo riferimento all’esito del solo grado d’appello. È, pertanto, legittima la pronuncia del giudice di secondo grado che regoli le spese di entrambi i gradi in conformità di tale criterio.

Il Fatto

La causa trae origine da una controversia previdenziale nella quale il lavoratore aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato per gli anni 1996 e 1998 e negli elenchi nominativi del Comune di residenza per gli anni dal 1999 al 2002. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto agli anni 1996 e 1998 e accolto la domanda per il periodo restante.

La Corte d’appello, in parziale riforma, ha rigettato la domanda relativa agli anni dal 1999 al 2002, compensando per metà le spese dei due gradi di merito e ponendo la parte restante a carico dell’ente previdenziale. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi della condanna, sia pure parziale, alle spese nonostante la propria integrale vittoria in appello.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe la legittimità del regolamento delle spese operato dal giudice di secondo grado. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo l’insussistenza di una soccombenza reciproca e la propria totale vittoria nel grado d’appello.

La Corte muove dal costante orientamento secondo cui il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese quando la sentenza impugnata sia riformata in tutto o in parte. Il criterio guida è l’esito complessivo della lite, e non il solo risultato del grado di appello.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha applicato proprio tale principio. Essa ha valorizzato l’esito unitario del giudizio, nel quale risultava confermata la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere per gli anni 1996 e 1998, in ragione del riconoscimento della fondatezza della pretesa del lavoratore.

Pertanto, la regolazione delle spese adottata dal giudice d’appello risulta conforme al principio di diritto richiamato — Cass. n. 33412 del 2024 — e il motivo di ricorso è inammissibile nel suo presupposto logico. Il ricorso viene rigettato, senza statuizione sulle spese perché l’ente ricorrente è rimasto intimato. La Corte dà altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *