Inammissibile il ricorso che sovrappone motivi eterogenei e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10946 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che mescola e sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili. Non è consentito al giudice di legittimità isolare le censure teoricamente proponibili e dare forma giuridica alle doglianze del ricorrente. In ipotesi di doppia conforme, quando la pronuncia d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni e il medesimo iter logico-argomentativo, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., restando preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi. La censura di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile se priva di specificità, per mancata trascrizione della domanda o dell’eccezione nei suoi esatti termini. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accertato l’illegittimità del licenziamento della dirigente e condannato la società al pagamento di spettanze di fine rapporto, arretrati retributivi, indennità sostitutiva del preavviso, differenza sul TFR e indennità supplementare, oltre al versamento dei contributi.

Il ricorso si articola in quattro motivi. La lavoratrice resiste con controricorso. La questione approda in Cassazione per la verifica dei vizi denunciati.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano il travisamento della causa petendi, l’omessa pronuncia su eccezioni di merito, la nullità della sentenza per travisamento della prova e la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con richiami agli artt. 19 e 22 del CCNL dirigenti aziende industriali.

La Corte li dichiara inammissibili. Il Collegio ribadisce che non è consentita la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei sotto profili incompatibili: la violazione di norma di diritto presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione quei medesimi elementi intende rimettere in discussione. Ammettere una simile prospettazione attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle doglianze, in modo inammissibile. Richiama Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011, n. 3397/2024 e n. 1385/2025.

La Corte rileva inoltre che la pronuncia d’appello ha confermato le statuizioni di primo grado, basate su un’interpretazione plausibile del contratto, sul comportamento quinquennale del datore e su una valutazione di mancanza di giustificatezza del recesso. Si configura l’ipotesi di doppia conforme ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex n. 5. Sul punto richiama Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023 e n. 26934/2023. Le censure ex art. 112 cod. proc. civ. risultano poi prive di specificità, non avendo la ricorrente trascritto la domanda o l’eccezione nei loro esatti termini, con indicazione dell’atto difensivo o del verbale (Cass. n. 28072/2021).

Il terzo motivo, sulla contestazione dei conteggi delle differenze retributive, è respinto: spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove e l’individuazione delle fonti del convincimento. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n. 20814/2018).

Il quarto motivo, sull’indennità di preavviso, è infondato. L’art. 23 CCNL fissa l’indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito nel periodo di preavviso; poiché in tale periodo avrebbe maturato anche i ratei di tredicesima, questi vanno inclusi nel calcolo, in conformità con l’art. 2118 cod. civ., secondo cui l’indennità è equivalente all’importo della retribuzione spettante per il preavviso, da calcolarsi al lordo.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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