Mansioni superiori e inquadramento: necessaria la sussunzione trifasica (Cass. civ. Sez. V n. 1234 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di superiore inquadramento e quella di condanna al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori sono domande distinte, fondate su presupposti diversi e non sovrapponibili. Il giudice adito per mansioni superiori deve procedere al giudizio trifasico: verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello invocato e raffronto di entrambe con le attività concretamente svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale. Tale operazione va compiuta con riguardo alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa tempo per tempo vigente, conoscibile d’ufficio dal giudice nel pubblico impiego contrattualizzato. La sussunzione del lavoratore in un’area superiore rileva, in tale ambito, ai soli fini retributivi e non ai fini del riconoscimento formale della qualifica.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta come autista soccorritore, chiedeva di essere ammessa al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore, in via privilegiata, per le differenze retributive vantate sotto due profili: l’asserita erroneità dell’inquadramento originario e il concreto svolgimento di mansioni superiori rispetto alla posizione assegnata. Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta avverso lo stato passivo, fondando il diniego sull’inquadramento e richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di classificazione del personale.
La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione alle norme contrattuali applicabili ratione temporis e all’art. 36 della Costituzione. L’ente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una distinzione netta: la domanda di superiore inquadramento e quella di differenze retributive per mansioni superiori di fatto sono questioni completamente diverse, come già affermato in una pronuncia del 2022 resa in fattispecie sovrapponibile.
Sul primo profilo il ricorso non è accolto. Per il periodo anteriore all’entrata in vigore della contrattazione integrativa la censura è apodittica; per il periodo successivo, il diniego è conforme all’insegnamento secondo cui la disciplina integrativa non opera una trasposizione automatica delle figure professionali da un’area all’altra, ma individua una definizione più chiara dei profili, valevole per le assunzioni successive.
Sul secondo profilo il ricorso è invece fondato. Il giudice di merito ha omesso il giudizio trifasico, sostituendolo con un generico riferimento alla maggior professionalità dell’Area B rispetto all’Area A e con conclusioni apodittiche sull’insufficienza delle attività elencate nel livello rivendicato. Il Tribunale non ha colto la distinzione tra le due domande né ha compiuto il raffronto analitico imposto dal criterio iura novit curia, che rende la contrattazione collettiva sempre conoscibile d’ufficio.
La valutazione trifasica deve avvenire per tutto l’arco del rapporto, tenendo conto delle declaratorie proprie di ciascun c.c.n.l. succedutosi nel tempo e delle specificazioni integrative, per verificare se le mansioni svolte con abitualità e prevalenza vadano sussunte nell’uno o nell’altro inquadramento. L’operazione rileva ai soli fini retributivi ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, non ai fini del riconoscimento della qualifica superiore.
Il decreto è pertanto cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, cui è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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