Il ricorso principale è inammissibile se deduce un licenziamento mai intimato: rileva solo la scadenza del termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14065 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un licenziamento quando il rapporto di lavoro a tempo determinato ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine, ancorché illegittimamente apposto. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenti l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità o illegittimità di un licenziamento che non risulta essere mai stato intimato. La società datrice di lavoro sottoposta a sequestro ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 159/2011 è soggetta alla regola dell’improcedibilità delle sole domande di condanna al pagamento di somme di denaro, ferma la competenza del giudice del lavoro per le domande di mero accertamento o costitutive. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, con conseguente riferibilità della soccombenza alla sola parte ricorrente principale.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società, sua datrice di lavoro, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché la nullità del licenziamento intimatogli e l’ordine di immediato ripristino del rapporto. Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale penale, sezione misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro del 100% delle quote sociali ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 159/2011.
Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso; la Corte di Appello, in parziale accoglimento dell’appello, aveva invece dichiarato l’inefficacia del termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché il diritto al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015, ritenendo preclusa ogni statuizione di condanna. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, mentre la società ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo del ricorso principale, con cui il lavoratore lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento e su quella di reintegra. Nel rigettare la doglianza, la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 6100/2014, secondo cui non è configurabile un licenziamento quando il rapporto cessa non per un atto unilaterale del datore, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto.
Nella specie, la Corte territoriale si era pronunciata sulle domande effettivamente proposte, dichiarando l’inefficacia del termine, la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato e il diritto al risarcimento; nessuna pronuncia era dovuta in ordine ad un licenziamento che il lavoratore aveva allegato solo formalmente, senza prospettare alcun concreto atto di recesso datoriale. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rilevato il carattere tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso principale ha pertanto determinato l’inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Da tale inefficacia la Corte ha tratto la conseguenza in ordine alla regolazione delle spese di lite, riferibili alla sola parte ricorrente principale, richiamando il consolidato principio di cui a Cass. n. 4074/2014, e ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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