Redditometro: prova liberatoria e nesso con le spese contestate (Cass. civ. Sez. V n. 1397 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, con conseguente onere del contribuente di provare, mediante idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova liberatoria non richiede la dimostrazione dell’effettiva e specifica destinazione dei redditi non imponibili alle spese assunte ad indice di capacità contributiva, essendo sufficiente la prova documentale di circostanze sintomatiche della entità e della durata del possesso di tali redditi. Il giudice di merito deve valutare il materiale istruttorio, e in particolare gli estratti del conto corrente, alla luce di tale principio, restando esclusa la necessità della prova del nesso specifico tra disponibilità e spesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento sintetico, emesso in base al redditometro, per maggior Irpef relativa all’anno di imposta 2007. L’ufficio aveva desunto il maggior reddito da un incremento patrimoniale e da una capacità di spesa correlati al possesso di autovetture e di più abitazioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi accolto l’appello erariale, ritenendo non probanti le somme frutto di disinvestimento di buoni postali, quelle sul conto cointestato e quelle derivanti da indennità di esproprio.
Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla misura della prova liberatoria, su un dedotto vizio motivazionale e sull’omesso esame di documenti attestanti la correlazione tra le somme liquidate per indennità di esproprio e quelle versate sul conto corrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo attiene alla prova che grava sul contribuente in caso di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte rileva che l’indirizzo più risalente, che esigeva la dimostrazione del nesso specifico tra il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta e la relativa spesa sostenuta per il mantenimento dei beni indice, risulta ormai superato.
Secondo l’orientamento cui va assicurata continuità, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base della spesa per incrementi patrimoniali e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992, quando il reddito dichiarato non risulti congruo per due o più periodi di imposta. La disciplina del redditometro configura una presunzione legale relativa.
Rimane quindi al contribuente l’onere di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o più in generale che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Sul piano dei confini della prova contraria, la Corte precisa che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, ma non è neppure esplicitamente richiesta la prova che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate.
La norma esige una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere, ancorando a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità dei redditi. Tale prova non è particolarmente onerosa e può essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame.
Alla luce di tali considerazioni, i giudici d’appello hanno errato nell’affermare che il contribuente dovesse provare l’effettiva e specifica destinazione dei redditi dimostrati alla realizzazione dei fatti assunti ad indice di capacità contributiva, e nell’interpretare il materiale istruttorio, in particolare l’estratto del conto corrente, alla luce di tale principio di diritto. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale, nel correlare la somma versata sul conto corrente a quella oggetto della condanna del Tribunale di Bari per indennità di espropriazione, si è fondata esclusivamente sulla differenza degli importi, omettendo del tutto di esaminare gli ulteriori documenti prodotti dalla parte, attestanti l’incameramento della somma a seguito di ordinanza di assegnazione in sede esecutiva e l’attestazione comunale dell’esborso. Tali circostanze sono potenzialmente decisive ai fini della decisione.
Nota della Redazione
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