Redditometro, spese post-2008 non spalmabili sugli anni precedenti (Cass. civ. Sez. V n. 1394 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, le modifiche recate all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 — e il d.m. 24 dicembre 2012 che vi ha dato attuazione — si applicano, per espressa previsione transitoria, ai soli accertamenti relativi ai periodi d’imposta dal 2009. Per gli anni anteriori gli incrementi patrimoniali realizzati dopo il 2008 restano assoggettati alla previgente spalmatura nel quinquennio precedente, senza che rilevi il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, l’obbligo generale di attivarlo prima dell’emissione dell’atto sussiste solo per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati, come l’Irpef, esso non è rinvenibile nella legislazione nazionale se non specificamente sancito. L’omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto la statuizione indispensabile a risolvere il caso concreto, non quando il rigetto implicito sia logicamente incompatibile con la pretesa della parte.
Il Fatto
Il contribuente, dipendente di istituto bancario, riceveva avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 699/1973, maggiore Irpef e sanzioni per omessa dichiarazione relativa agli anni 2005 e 2006. La pretesa si fondava su indici di capacità contributiva, tra cui spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2010.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo documentate le giustificazioni del contribuente. In riforma, la Commissione tributaria regionale rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con sette motivi; l’Amministrazione non presentava tempestivo controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte esclude l’applicazione del nuovo redditometro. Il testo transitorio dell’art. 22 d.l. n. 78/2010 limita le modifiche agli accertamenti per i redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2009. Analogamente l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 circoscrive l’applicazione agli anni d’imposta dal 2009.
Ne consegue che gli incrementi patrimoniali realizzati dopo il 2008, oggetto di accertamento per anni anteriori, seguono la previgente versione dell’art. 38, comma 5, con spalmatura nel quinquennio precedente. La Corte richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 12153 del 2023, Cass. n. 10578 del 2022, Cass. n. 26916 del 2022 e Cass. n. 27433 del 2021, ed esclude che rilevi il principio di autonomia dei periodi d’imposta.
Il secondo motivo è respinto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati non esiste un vincolo generalizzato (Cass. S.U. n. 24823/2015). Nel caso concreto non ricorreva alcun obbligo, essendo pacifico che la verifica sulle imposte dirette non si era svolta presso i locali del contribuente. La Corte ricorda inoltre che l’Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo.
Sul terzo motivo la Corte distingue le censure. Quelle relative alla decadenza dal potere impositivo e ai poteri officiosi sono inammissibili, per mancata proposizione dell’appello incidentale, richiesto alla parte vittoriosa nel merito ma soccombente su questione pregiudiziale (Cass. n. 20315 del 2021). È invece fondata la censura di omessa pronuncia sull’errata applicazione delle sanzioni, questione legittimamente assorbita in primo grado e per la quale era sufficiente la mera riproposizione: qui la sentenza va cassata con rinvio.
I restanti motivi sono rigettati: il quarto è inammissibile, mirando a una rivalutazione del merito; il quinto è infondato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di motivazione apparente indicate da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il sesto e il settimo motivo cadono perché la prova della durata del possesso dei redditi esige l’esibizione degli estratti di conto corrente, e perché il contribuente stesso aveva allegato fin dall’origine la compravendita immobiliare del 2004 posta a fondamento della difesa.
Nota della Redazione
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