Ricorso inammissibile per mancata impugnazione della ratio decidendi dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 23680 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale, la rettifica della rendita attribuita mediante la cd. procedura DOCFA, quando consegua alla modifica del numero dei vani dichiarati, non può essere motivata con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell’estensione superficiaria del vano, sicché l’amministrazione deve dare specifico conto della relativa rettifica. Nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Il Fatto
In sede di aggiornamento catastale, i contribuenti proponevano per una unità immobiliare la categoria A/7, classe 4, con 13,5 vani e una rendita di € 2.021,93. L’Ufficio rettificava il classamento accertando la categoria A/7, classe 7, con 16 vani e una rendita di € 3.883,76, notificando l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000. Il primo giudice annullava l’avviso e la Commissione Tributaria Regionale di Roma confermava la pronuncia, ritenendo l’atto non adeguatamente motivato, anche in ragione della mancata effettuazione di una visita di sopralluogo e dell’omesso contraddittorio endoprocedimentale. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi. Da un lato, i giudici di appello hanno affermato l’esigenza di una previa visita di sopralluogo e di un contraddittorio endoprocedimentale. Dall’altro, hanno ribadito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che l’atto non era adeguatamente motivato in ragione dell’intervenuta modifica del numero dei vani, che comportava non una mera rettifica ma una diversa ricostruzione di elementi estimativi di natura fattuale.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, la Corte conferma il principio secondo cui, in caso di rendita attribuita tramite la procedura DOCFA, l’avviso di accertamento conseguente alla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile dipende da una pluralità di dati fattuali, quali la destinazione funzionale, la connotazione strutturale e l’estensione superficiaria, sicché l’amministrazione è tenuta a specificare le ragioni della rettifica (Sez. 5, ordinanza n. 27957 del 2021; Sez. 5, sentenza n. 17624 del 2024).
Ne consegue che il ricorso dell’Ufficio è inammissibile. Il motivo di censura, infatti, si limita a contestare l’obbligo di sopralluogo e di contraddittorio preventivo, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi relativa all’inadeguatezza della motivazione, fondata sulla modifica dei dati fattuali del DOCFA. Poiché l’omessa impugnazione di una delle autonome ragioni poste a fondamento della sentenza rende la censura inidonea a produrre l’annullamento della pronuncia, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di interesse. Le spese restano compensate, essendo i contribuenti rimasti intimati.
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Nota della Redazione
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