Retribuzione feriale e voci accessorie connesse allo status professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1507 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione di voci retributive erogate in modo continuativo e con incidenza non residuale sul trattamento mensile integra una riduzione potenzialmente dissuasiva del godimento delle ferie, vietata dal diritto dell’Unione. La verifica della potenzialità dissuasiva, da compiersi in concreto ed ex ante, è rimessa al giudice di merito. Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente nell’ordinamento nazionale. Non sussistono i presupposti del rinvio pregiudiziale quando la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la valutazione del caso concreto resta riservata al giudice nazionale.
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di capo treno, hanno chiesto il computo nella retribuzione feriale degli incentivi erogati per le attività di scorta e di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale.
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo i due incentivi ed escludendo invece l’indennità per attività di controlleria. La Corte d’appello ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ., oltre alla violazione della normativa contrattuale aziendale.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte rileva che le stesse questioni sono già state ritenute non fondate in controversie concernenti la medesima vicenda, richiamando i precedenti Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023 e, per il personale navigante di compagnia aerea, Cass. n. 20216 del 2022. In assenza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, posto a fondamento della funzione di nomofilachia affidata alla Corte di cassazione.
Quanto alla nozione di retribuzione feriale, il Collegio richiama l’interpretazione della Corte di giustizia, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione economicamente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro. Una diminuzione della retribuzione può infatti dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione: qualsiasi incentivo volto a indurre il dipendente a rinunciarvi è incompatibile con l’obiettivo di un riposo effettivo, anche a tutela della salute e della sicurezza.
Le pronunce della Corte di giustizia hanno, secondo la Corte, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, con valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, indicandone il significato e i limiti di applicazione con efficacia erga omnes. Su tali basi questa Corte ha già affermato che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore.
La Corte di merito si è attenuta a questi principi: ha compiuto una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche, ha accertato la continuatività della loro erogazione e la incidenza non residuale sul trattamento mensile, considerando la pertinenza dei compensi rispetto alle mansioni della qualifica rivestita. Si tratta di valutazione in concreto riservata al giudice di merito, che ha dato ragionevolmente conto delle proprie conclusioni.
Infine, il Collegio esclude i presupposti della sospensione per rinvio pregiudiziale: la questione è già stata più volte chiarita dalla Corte di giustizia e la verifica sull’inclusione di indennità aggiuntive nel computo della retribuzione feriale resta, in ogni caso, riservata al giudice nazionale. Il ricorso è rigettato e la società condannata alle spese, con distrazione a favore dei difensori dei lavoratori, oltre al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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