Competenza territoriale per i collaboratori ex art. 2 d.lgs. 81/2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1509 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La regola dettata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 richiama l’intera disciplina della subordinazione, comprensiva anche di quella processuale. Per le controversie promosse dai collaboratori che invochino l’applicazione di tale disciplina, i criteri di individuazione della competenza territoriale sono quelli dettati dall’art. 413, comma 2, cod. proc. civ., e non il foro esclusivo del domicilio del collaboratore previsto dall’art. 413, comma 4, cod. proc. civ. Soltanto in via di eccezione possono ipotizzarsi casi di oggettiva incompatibilità ontologica tra la disciplina della subordinazione e i rapporti di collaborazione regolati dalla norma, incompatibilità che non sussiste rispetto ai criteri di competenza territoriale.

Il Fatto

La società ricorrente propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell’ambito di un giudizio promosso da alcuni collaboratori. Questi ultimi chiedevano l’accertamento del diritto all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle differenze retributive.

La società sostiene che il giudizio non ha ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, ma solo l’applicabilità della disciplina della subordinazione a rapporti pacificamente di collaborazione coordinata e continuativa. Da tale premessa deduce che il criterio di competenza sarebbe quello del domicilio del collaboratore, con conseguente radicamento della competenza presso altri tribunali. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già espresso in un proprio precedente in materia, secondo cui l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 è norma di disciplina e non di fattispecie, non idonea a creare un tertium genus. Se la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, allora occorre applicare l’intera disciplina della subordinazione, sostanziale e processuale, quindi anche quella dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ.

La ricorrente invoca il passaggio in cui la Corte non ha escluso possibili situazioni di incompatibilità ontologica. Il rilievo non viene però supportato dall’indicazione di alcun profilo concreto di incompatibilità dei rapporti in esame con il criterio di competenza utilizzato dal Tribunale.

Anche la tesi dell’interpretazione sistematica dei due commi dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 è respinta. La Corte ribadisce che il foro del domicilio del collaboratore, introdotto dalla legge n. 128 del 1992, è esclusivo e non alternativo rispetto ai fori del secondo comma, ispirato a esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato. Già in questa prospettiva non è condivisibile l’individuazione del giudice competente con riguardo alla residenza anagrafica, invece che al domicilio, di ciascun collaboratore.

Nella logica dell’art. 413 cod. proc. civ. i criteri di competenza territoriale sono dettati non tanto dalla qualificazione giuridica del rapporto, che può essere essa stessa controversa, quanto dalla disciplina sostanziale invocata da chi agisce. La norma istituisce una stretta correlazione tra giudice competente e disciplina applicabile: se è quella della subordinazione valgono i criteri del secondo comma; se è quella dell’agenzia o di altri rapporti di collaborazione autonoma, vale il criterio del foro del domicilio.

Ne consegue che, se chi agisce è un collaboratore che invoca l’applicazione della disciplina della subordinazione, i criteri per individuare il giudice competente sono quelli dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ. L’incompatibilità ontologica non sussiste, ravvisandosi anzi la medesima ratio che indusse il legislatore a individuare quei fori alternativi. Il ricorso è quindi rigettato e la competenza territoriale del Tribunale di Milano è dichiarata, con rinvio alla sentenza di merito per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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