Revocazione ordinanza della Cassazione solo per errore percettivo sugli atti interni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24985 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa ogniqualvolta sia dedotto un errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: l’una emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e dai documenti di causa. L’errore revocatorio consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia formato oggetto di discussione tra le parti. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla scorta del solo raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, e dev’essere essenziale e decisivo. Esorbita pertanto dal paradigma revocatorio la censura che investa la ricostruzione ermeneutica della normativa applicabile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato le domande volte al ripristino del trattamento retributivo originariamente concordato per l’incarico di direttore generale di un’agenzia regionale. La Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile il limite retributivo più restrittivo fissato dalla disciplina regionale rispetto a quello statale.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore percettivo: la Corte avrebbe supposto, senza che fosse vero, che egli fosse titolare di un trattamento pensionistico a carico dell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia, mentre lo stesso gravava su altra cassa. L’Assessorato e l’Agenzia regionali hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal paradigma dell’errore percettivo delineato dalla propria giurisprudenza. Richiama le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, secondo cui la revocazione è ammessa quando l’errore sia compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e le Sezioni Unite n. 20013 del 2024, che ne esigono i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, oltre all’essenzialità e decisività. Il vizio, precisa, non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa e deve attenere alla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto non dibattuto tra le parti.
Il Collegio osserva poi che l’errore dedotto esula, sotto plurimi e concorrenti profili, da tale paradigma. Il richiamo dell’ordinanza impugnata alla normativa previdenziale regionale non costituisce il fondamento della decisione: esso è funzionale al rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione alla connessa disciplina retributiva, contraddistinta da identica ratio. La stessa ordinanza riconosce che le previsioni richiamate rappresentano solo una parte della normativa esaminata.
Il fulcro della decisione impugnata, prosegue la Corte, risiede nell’affermazione che la più rigorosa disciplina regionale del limite retributivo, letta in coerenza con la normativa statale e con le finalità di razionalizzazione della spesa, ha portata ampia e si applica in termini generali, per il nuovo incarico ricoperto e anche ratione temporis per il periodo anteriore alle innovazioni del 2016.
Le censure, nella loro essenza, investono dunque l’attività interpretativa e valutativa demandata alla Corte, e si appuntano sulla questione esegetica che costituisce l’asse portante della controversia, già scrutinata con diversa lettura sistematica e teleologica. Il percorso argomentativo che sorregge la decisione non si fonda sulla disciplina previdenziale e sui suoi presupposti di fatto, ma sulla ricostruzione dell’intera normativa e della sua valenza precettiva.
Il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte liquida le spese a favore dei controricorrenti e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando le Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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