Posizione organizzativa: non basta la responsabilità di struttura apicale senza atto costitutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10755 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto del dipendente a percepire l’indennità connessa alla posizione organizzativa sorge solo a seguito dell’istituzione della relativa posizione da parte dell’amministrazione, la quale costituisce espressione dell’attività organizzativa datoriale e deve tenere conto delle esigenze di servizio e dei vincoli di bilancio. L’istituzione non può essere surrogata dalla mera assegnazione di fatto a mansioni apicali o dalla previsione regolamentare di strutture organizzative, difettando l’atto costitutivo discrezionale. Ne consegue che, in assenza di tale atto, non è configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico, essendo irrilevanti gli atti preparatori endoprocedimentali e l’espletamento di fatto di mansioni assimilabili.
Il Fatto
Un dipendente comunale, risultato secondo in un concorso per la copertura di un posto di Vice-segretario comunale, vedeva annullata dal giudice amministrativo la delibera di nomina della vincitrice. A seguito della definitività di tale pronuncia e di una prima cassazione con rinvio, la Corte d’Appello di Brescia riconosceva il suo diritto all’assunzione e il conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione degli emolumenti. La Corte territoriale negava, invece, il diritto all’indennità di posizione organizzativa, rilevando che il lavoratore non aveva allegato né dimostrato che l’ente avesse istituito una specifica posizione organizzativa per l’incarico di Vice-segretario o che il dipendente che lo aveva occupato fosse stato destinatario di un atto di conferimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel respingere il ricorso, richiama il consolidato orientamento secondo cui il diritto del pubblico dipendente alle indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la pubblica amministrazione ha istituito la relativa posizione. L’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’amministrazione, che deve valutare le proprie esigenze e rispettare i vincoli di bilancio; affermare un obbligo indiscriminato di riconoscimento vanificherebbe tali esigenze.
La Corte chiarisce che l’esclusiva rilevanza dell’atto costitutivo, adottato discrezionalmente, comporta l’esclusione di un danno da perdita di chance prima dell’adozione dell’atto stesso, nonché l’irrilevanza di atti preparatori endoprocedimentali e dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita. Tale principio è stato affermato con riferimento alla disciplina del CCNL 31.3.1999 ed è applicabile anche agli incarichi di alta responsabilità di cui all’art. 10 del CCNL 22.01.2004, che richiama espressamente la disciplina delle posizioni organizzative.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente applicato questi principi, avendo accertato che il Comune non aveva istituito una posizione organizzativa specifica per l’incarico di Vice-segretario comunale e che il lavoratore non aveva fornito prova del conferimento di un incarico ad hoc. La circostanza che il dipendente fosse stato addetto a una struttura apicale non può comportare, in difetto della previa istituzione, il riconoscimento automatico della posizione organizzativa, poiché ciò comporterebbe una indebita sovrapposizione tra gli incarichi dirigenziali in senso proprio e gli incarichi finalizzati alla valorizzazione delle elevate professionalità.
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Nota della Redazione
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