Corretta d’ufficio la condanna alle spese per errore materiale nel dispositivo (Cass. civ. Sez. II n. 1576 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che, nel dispositivo, imputi la condanna alle spese del giudizio di legittimità al ricorrente vittorioso anziché al controricorrente è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il carattere meramente materiale della svista di redazione si desume dal raffronto tra la motivazione e il dispositivo, quando la prima attesti l’accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la condanna della parte pubblica alle spese dei gradi di merito. In tale ipotesi, la sostituzione del termine erroneo non implica alcuna modifica del giudizio, ma ripristina la coerenza interna del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della stessa Corte. In quella sede la Corte aveva accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbiti il terzo e il quarto e cassato senza rinvio la decisione di merito, dichiarando inammissibile l’appello del Comune avverso la sentenza del giudice di pace.
Nel dispositivo, tuttavia, la condanna alle spese del giudizio di legittimità risultava posta a carico del ricorrente, mentre dalle argomentazioni della pronuncia emergeva che il soccombente era la parte controricorrente. Il ricorrente propone quindi istanza di correzione, chiedendo la sostituzione del termine “ricorrente” con “controricorrente”.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione. Il rimedio è ammesso quando l’errore sia riconoscibile come mera svista di redazione, senza che si traduca in una diversa valutazione giuridica.
La Corte muove dal raffronto tra motivazione e dispositivo. Nella parte motiva si dà espressamente atto dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione senza rinvio della sentenza del tribunale, con cui era stato per errore ritenuto ammissibile l’appello — in realtà tardivo — proposto dal Comune contro la prima decisione interamente favorevole al ricorrente.
Coerentemente con tali argomentazioni, il giudice di legittimità aveva condannato il Comune al pagamento delle spese del primo e del secondo grado. I dati del provvedimento offrono dunque piena contezza dell’errore e del suo carattere materiale, frutto di una mera svista nella redazione del dispositivo.
La sostituzione del termine impone di imputare la condanna alle spese di legittimità al soggetto effettivamente soccombente, ossia al controricorrente. Il ricorso è pertanto fondato. La Corte ordina la correzione del dispositivo mediante la sostituzione, nel nono rigo, della parola “ricorrente” con la parola “controricorrente”, ripristinando la coerenza interna della pronuncia.
Nota della Redazione
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