Accertamento induttivo e presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 1652 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta. Incombe sul contribuente l’onere della prova contraria. Nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non richiede una motivazione che si fondi sul solo rapporto di coniugio o sul numero esiguo dei soci, dovendo il giudice di merito valutare gli elementi indiziari nel loro complesso.
Il Fatto
La contribuente, socia al 49% di una società a responsabilità limitata operante nel settore della riparazione e manutenzione di motori marini e del rimessaggio di imbarcazioni, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008. L’Ufficio, all’esito di un accertamento di maggiori ricavi nei confronti della società partecipata fondato sull’analisi di preventivi riconciliati con la documentazione contabile, ha accertato maggiori redditi da partecipazione in ragione della ristretta base partecipativa.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo non provati i pagamenti indicati nei preventivi in difformità dalle fatture. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ravvisando nelle risultanze extracontabili indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi non fatturati. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava il ricorso all’accertamento induttivo in luogo di quello analitico, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che l’Amministrazione, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, può procedere induttivamente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ricavando il reddito dalle incongruenze tra quanto dichiarato e le condizioni di esercizio dell’attività. Il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della doglianza per non avere il contribuente indicato il pregiudizio sostanziale derivante dalla metodologia di accertamento adottata, richiamando Cass., Sez. V, n. 2872 del 2017 e Cass., Sez. V, n. 5273 del 2019.
Il secondo motivo è stato dichiarato duplicemente inammissibile: da un lato perché introduceva una questione nuova, non affrontata nei gradi di merito; dall’altro perché il ricorrente non ha offerto elementi a supporto della pretesa natura artigiana della società di capitali partecipata.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ricordato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è deducibile, dopo la riforma, solo quando la sentenza non dia alcuna contezza del percorso logico seguito o quando tale percorso risulti incomprensibile e la motivazione apparente, secondo il principio di Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014.
Nel caso concreto, la motivazione impugnata è risultata non apparente ma analitica: il giudice di appello ha esaminato la documentazione versata in atti e ha ritenuto che i preventivi fossero assimilabili a note pro-forma di lavori già eseguiti, idonei a dimostrare ricavi non contabilizzati. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci, la Corte ha confermato la valutazione complessiva degli indizi operata dal giudice di merito.
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, e ha nulla statuito sulle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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