Revoca Tremonti-ter anche per trasferimento del bene in stabili organizzazioni extra SEE (Cass. civ. Sez. V n. 2234 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 3-bis dell’art. 5 d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che prevede la revoca della detassazione parziale degli investimenti in macchinari qualora i beni siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, va interpretato nel senso che la revoca opera anche quando il beneficiario dell’agevolazione trasferisca il bene presso proprie strutture produttive situate fuori dallo SEE. Rileva, infatti, non la astratta disponibilità di una stabile organizzazione in Paesi extra SEE, ma la circostanza concreta che il bene agevolato sia utilizzato in strutture produttive, principale o secondaria, non ubicate nel territorio dello Spazio economico europeo, a prescindere dal luogo in cui è collocata la residenza fiscale del cessionario. La detassazione è volta a incentivare la produttività nazionale; la sua finalità risulta solo temperata dall’esigenza di compatibilità con il principio comunitario della libera circolazione dei beni, esteso ai Paesi dello SEE.
Il Fatto
La società contribuente aveva versato maggiore IRES per gli anni 2009 e 2010, non avendo potuto fruire dell’agevolazione disciplinata dall’art. 5 d.l. n. 78/2009 (c.d. Tremonti-ter), che consentiva la detassazione del reddito d’impresa nella misura del 50% degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature. L’agevolazione non era stata riconosciuta perché i beni erano stati trasferiti presso stabili organizzazioni della società collocate fuori dallo Spazio economico europeo.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto i ricorsi della società contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, richiamando la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e affermando che la revoca del beneficio si estende all’ipotesi di collocazione dei beni fuori dallo SEE. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, d.l. n. 78/2009.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della corretta interpretazione della terminologia usata dal legislatore per descrivere la fattispecie di revoca del beneficio. Il comma 3 dell’art. 5 d.l. n. 78/2009 prevedeva in via generale la revoca qualora l’imprenditore cedesse a terzi o destinasse i beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. In sede di conversione fu però introdotta una causa di revoca speciale con il comma 3-bis, riferita alla cessione dei beni a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo SEE.
La Commissione tributaria regionale aveva sconfessato la lettura rigorosamente letterale del giudice di primo grado, optando per un’interpretazione coerente con la specifica disciplina agevolativa e con le finalità di logica economica perseguite. La Corte ritiene tale operazione ermeneutica consentita dal tenore della disposizione: il comma 3-bis, a differenza del comma 3, non delimita espressamente l’ambito della revoca alle cessioni a terzi poste in essere dal beneficiario nel biennio, ma contiene un generico riferimento alla cessione dei beni, locuzione che consente di attribuirle il significato di trasferimento a qualunque titolo della disponibilità presso una stabile organizzazione collocata fuori dallo SEE, anche ad opera del primo acquirente beneficiario.
Tale lettura trova conferma nella finalità di incentivare la produttività delle imprese nazionali, perseguita dalla disposizione antielusiva generale del comma 3 e completata dal comma 3-bis. La revoca non è limitata alla cessione a favore di terzi, ma si estende alla cessione del macchinario agevolato a favore di una stabile organizzazione extra SEE, che, pur non essendo soggetto giuridico distinto dalla società cedente ma mero centro di imputazione di situazioni giuridiche, è produttiva di redditi tendenzialmente tassati nello Stato della fonte.
Come chiarito dalla Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, il riferimento ai “soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo SEE” non concerne la astratta disponibilità di una stabile organizzazione in tali Paesi, bensì la circostanza concreta che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive non ubicate nello SEE, a prescindere dalla residenza fiscale. La disciplina risulta coerente con la tutela dell’imprenditoria nazionale perseguita dai precedenti interventi agevolativi, che prevedevano la detassazione degli investimenti realizzati “nel territorio dello Stato” (art. 3, comma 2, d.l. n. 357/1994, c.d. legge Tremonti, e art. 4, comma 4, d.l. n. 383/2001, c.d. Tremonti-bis); tale finalità è solo temperata dalla necessità di compatibilità con il principio comunitario della libera circolazione dei beni.
Alla luce di tali argomenti, il motivo è infondato e il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di legittimità. La Corte enuncia il principio di diritto ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., ribadendo che costituisce causa di revoca dell’agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario, presso proprie strutture produttive situate fuori dallo SEE.
Nota della Redazione
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