Contratto a termine: causale sostitutiva nominativa e verifica ex ante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1651 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l’indicazione nominativa del lavoratore da sostituire, quando espressa, deve corrispondere alla realtà fattuale e rispondere ai criteri di trasparenza e verificabilità che informano la materia. Il nesso causale sostitutivo deve essere verificabile ex ante e non può essere modificato nel corso del rapporto. La generica esigenza di sostituire lavoratori assenti è insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione, anche nelle situazioni aziendali complesse. La mera coincidenza temporale tra l’assenza e l’assunzione non integra la causale sostitutiva, neppure nella forma dello scorrimento, se manca la correlazione tra la posizione lasciata scoperta e quella concretamente coperta.
Il Fatto
Una lavoratrice era stata assunta a tempo determinato con mansioni di operatrice socio-assistenziale presso una residenza per anziani. Il contratto indicava quale causale la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con espressa indicazione del nominativo della dipendente da sostituire e fino all’effettivo ritorno in servizio della stessa.
Il Tribunale aveva respinto la domanda della lavoratrice. La Corte d’Appello di Milano, in riforma, ha accertato l’illegittimità del termine, dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ordinato il ripristino del rapporto e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 19 del d. lgs. n. 81/2015 e sostenendo la legittimità della sostituzione a scorrimento.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso e conferma la sentenza di appello. Il punto di partenza è che, nelle situazioni aziendali complesse, è legittima la sostituzione riferita non a una singola persona ma a una specifica funzione produttiva. Tuttavia, quando la ragione giustificatrice del termine è indicata in modo specifico e dettagliato, con espresso riferimento al nominativo della lavoratrice assente, resta fermo il principio della verificabilità effettiva del presupposto di legittimità dell’apposizione del termine.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato che non era individuabile chi la lavoratrice assunta a termine avesse in concreto sostituito. È risultata impossibile la verifica della corrispondenza tra la ragione giustificatrice indicata e lo svolgimento concreto delle mansioni, anche in assenza di prova, a carico della società, di circostanze idonee a dimostrare un’ipotesi di scorrimento.
La sentenza impugnata ha quindi rilevato che la lavoratrice era andata a coprire una posizione vacante svincolata dalla posizione della dipendente sostituita, con la conseguenza che difettava la correlazione causale tra l’attività della sostituta e quella della sostituita. In mancanza di tale nesso residuale una mera coincidenza temporale.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se l’indicazione nominativa non è strettamente necessaria in presenza di altri elementi verificabili, qualora essa sia espressa deve corrispondere alla realtà fattuale. Vengono citate Cass. n. 840/2019 e Cass. n. 8068/2023, nonché Cass. n. 1577/2010 e Cass. n. 23119/2010 sulla insufficienza dell’esigenza generica di sostituzione. Sul nesso causale la Corte richiama Cass. n. 20647/2017 e Cass. n. 24675/2019.
La rottura del nesso causale sostitutivo, che deve restare verificabile ex ante e non modificabile in corso di sostituzione, determina l’illegittimità del termine. La Corte esclude infine che la causale sostitutiva di cui all’art. 19, comma 1, lett. b-bis, d. lgs. n. 81/2015 possa essere declinata diversamente rispetto alle ragioni sostitutive dell’art. 1 del d. lgs. n. 368/2001, stante il principio generale di trasparenza e verificabilità ex ante, assorbente rispetto alla variazione semantica.
Nota della Redazione
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