Imposta unica scommesse dovuta da bookmaker estero e ricevitoria (Cass. civ. Sez. V n. 9490 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per le annualità d’imposta successive al 2011 sono soggetti passivi, in solido tra loro, sia il bookmaker estero privo di concessione sia il titolare della ricevitoria che operi quale centro di trasmissione dati, poiché entrambi partecipano, su piani diversi, all’attività di gestione delle scommesse raccolte in Italia, che costituisce il presupposto impositivo. Il presupposto territoriale si radica nel luogo di svolgimento di tale attività, e non nel luogo di conclusione del contratto di scommessa. La disciplina non introduce alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, risultando conforme agli artt. 49 e 56 TFUE. Quanto alle annualità antecedenti al 2011, l’obbligazione della ricevitoria non è configurabile, residuando la sola responsabilità del bookmaker.
Il Fatto
Una società di bookmaker con sede a Malta e la titolare di una ricevitoria operante in Italia, quale centro di trasmissione dati, erano destinatarie di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio dei Monopoli contestava la debenza dell’imposta unica per l’anno d’imposta 2012, oltre interessi e sanzioni.
Le contribuenti impugnavano l’atto con distinti ricorsi, riuniti e respinti in primo grado. L’appello era rigettato dalla CTR. Proponevano quindi ricorso per cassazione con otto motivi, censurando il presupposto soggettivo e territoriale del tributo, la contrarietà al diritto unionale e il riconoscimento dell’esimente dell’incertezza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo, già scrutinato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia. Il d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, individua il soggetto passivo in chiunque gestisca, per conto proprio o di terzi, scommesse, anche in assenza di concessione; se l’attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale è esercitata è obbligato in solido.
Quanto al presupposto soggettivo, la Corte ribadisce che anche il titolare della ricevitoria è soggetto passivo, pur non partecipando direttamente al rischio del contratto di scommessa, perché assicura locali, ricezione della proposta, trasmissione all’allibratore, incasso e pagamento delle vincite. La solidarietà tra bookmaker e ricevitore è paritetica, non dipendente, come affermato da Cass. n. 15731 del 2015.
Sul profilo territoriale, il fatto imponibile non è la conclusione del contratto, ma la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, svolta in Italia per il tramite indispensabile della ricevitoria. Quanto alla posizione della ricevitoria per le annualità anteriori al 2011, la Corte richiama Cass. n. 8757 del 2021, sul diverso regime delle annualità “ante” e “post” 2011: la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato solo le prime, restando ferma per le seconde la solidarietà.
Le censure di contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE sono respinte alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, essendo il tributo applicato a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia. Quanto al legittimo affidamento, nessuno è configurabile per l’annualità 2012, successiva all’intervento interpretativo del 2010.
Il motivo sull’asserita natura di imposta sulla cifra d’affari è infondato: il tributo colpisce solo le operazioni di scommessa, non tiene conto del valore aggiunto e l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE consente tributi speciali sui giochi non aventi carattere di imposta sul volume d’affari. Infine, il riconoscimento della natura lecita dell’attività del bookmaker non sottrae la stessa all’imposta, postulando anzi il presupposto impositivo. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese in ragione della recente stabilizzazione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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