Inammissibile il ricorso che propone riesame della valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1684 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non si configura quando la censura si limiti a criticare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e a proporre una diversa lettura del materiale probatorio. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ravvisabile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite agli atti o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello legale, non quando eserciti in modo asseritamente errato il proprio prudente apprezzamento. In sede di legittimità è pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi motivazionali, si risolva in una istanza di riesame del materiale istruttorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al superiore inquadramento nella settima categoria del CCNL metalmeccanica – aziende industriali con decorrenza dal gennaio 2007 e nella corrispondente qualifica del CCSL Fiat con decorrenza dal gennaio 2012. La Corte territoriale fondava la decisione su una ricostruzione delle mansioni svolte e sul raffronto con le declaratorie contrattuali, condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.

Avverso la sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente deduceva, con i tre motivi, l’omesso esame di fatti storici decisivi e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la valutazione delle deposizioni testimoniali e la ritenuta trasversalità delle mansioni, con particolare riguardo al ruolo di Responsabile Riduzione Costi e di Pillar Leader.

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Sul primo profilo richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico che richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulta, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività.

La Corte rileva che le censure, lungi dal rispettare tali requisiti, criticano la valutazione delle prove e la lettura asseritamente parziale delle dichiarazioni dei testimoni, proponendo una diversa opzione valutativa e una inammissibile istanza di riesame del materiale probatorio in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte precisa che essa presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite agli atti o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello legale. Nessuna di tali situazioni è rappresentata, essendo unicamente dedotto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova.

Conseguentemente la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in linea con Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *