Raddoppio dei termini tributari, denuncia penale e limiti all’IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 23696 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, il raddoppio dei termini di decadenza, nella disciplina applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2016, presuppone l’astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., e non la sua concreta presentazione. Le modifiche introdotte dall’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 e dall’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati, in forza della clausola di salvezza che ne fa restare fermi gli effetti. Il raddoppio dei termini non si estende all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, con conseguente annullamento degli avvisi limitatamente a tale imposta.

Il Fatto

La società contribuente ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. L’amministrazione finanziaria aveva contestato l’uso di fatture per operazioni inesistenti, emesse da due società diverse nei due periodi, recuperando a tassazione i relativi importi ai fini IRES, IVA e IRAP.

Il giudice di appello aveva ritenuto applicabile l’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, con il conseguente raddoppio dei termini per le ipotesi di violazione che comportano obbligo di denuncia, reputando sufficiente il mero riscontro dei fatti di reato. Aveva inoltre escluso la fittizietà dei ricavi dichiarati e confermato la ripresa ai fini IRAP. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in primo luogo la questione del termine decadenziale per l’accertamento. Il motivo è infondato con riguardo a IRES e IVA: gli avvisi erano stati notificati nel novembre 2013, nel vigore di una disciplina che riconosceva il raddoppio in presenza dell’obbligo di denuncia. Le modifiche normative successive non possono retroagire sugli atti già notificati, poiché l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi emessi anteriormente.

La Corte ricostruisce il regime intertemporale distinguendo tre assetti normativi e sottolinea che l’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015 può regolare, senza violare il principio di irretroattività, solo gli avvisi non ancora emessi alla data della sua entrata in vigore. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia penale risulti archiviata o presentata oltre i termini ordinari.

L’esito muta invece per l’IRAP. La Corte afferma che il raddoppio previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 non opera per tale imposta, dal momento che le violazioni delle relative disposizioni non sono assistite da sanzioni penali. Il motivo è dunque accolto in parte qua, con assorbimento delle censure relative ai rilievi IRAP.

Quanto alla pretesa violazione dell’obbligo di allegazione della denuncia all’avviso, la Corte ritiene la censura infondata, poiché nella disciplina applicabile è sufficiente l’obbligo ex art. 331 cod. proc. pen. e il giudice tributario conserva il potere di verificarne i presupposti con la cosiddetta prognosi postuma, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata. I restanti motivi, inerenti ai ricavi fittizi e alla ripartizione dell’onere probatorio, sono rigettati o assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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