Dirigenti pubblici a termine: la reiterazione è abusiva e va risarcita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30723 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, i contratti a termine stipulati dai dirigenti pubblici ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non beneficiano del regime di favore riconosciuto ai dirigenti privati, non essendo invocabili il carattere fiduciario, il ruolo di preminenza e la speciale disciplina per giustificare la reiterazione degli incarichi. La disciplina vincolistica eurounitaria di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE si applica anche alla dirigenza pubblica, poiché il rapporto dirigenziale subordinato non rientra in alcuna ipotesi di esclusione. Nel regime dell’art. 19, comma 6, il termine massimo triennale o quinquennale non può essere superato mediante rinnovi destinati a soddisfare attività ordinarie della P.A., anche su posti diversi. In caso di abusiva reiterazione, la tutela è la misura risarcitoria dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, letta in conformità al canone di effettività e parametrata al danno comunitario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La proroga è equiparata al rinnovo ai fini della clausola 5.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente sanitario biologo, ha lavorato alle dipendenze dell’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio in forza di plurimi contratti a termine succedutisi dall’1.1.2007 al 30.4.2015, stipulati secondo il paradigma dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. La lavoratrice ha domandato la declaratoria di illegittimità dei contratti e la condanna dell’ente al risarcimento del danno comunitario.

Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’ha rigettata, ritenendo che le peculiarità del rapporto dirigenziale consentissero di riferire l’indicazione temporale della norma alla durata massima del singolo contratto e non al termine finale entro cui contenere il rapporto e le sue proroghe o rinnovi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, accolto nei sensi di cui in motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla diversa conformazione del rapporto dirigenziale pubblico rispetto a quello privato. Nel settore privato il rapporto fiduciario giustifica, secondo Cass. n. 17010/2017, un trattamento differenziato; nell’impiego pubblico, invece, il rapporto dirigenziale si radica in un contratto a tempo indeterminato, cui si accede previo concorso ai sensi dell’art. 97 Cost., e solo gli incarichi sono temporanei. Ne deriva che il carattere fiduciario non può legittimare la reiterazione indiscriminata dei contratti a tempo determinato.

Richiamando Cass. n. 13066/2022 e la giurisprudenza eurounitaria, la Corte conferma che il rapporto dirigenziale subordinato rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, senza che operino le esclusioni della clausola 2, par. 2. La configurazione del lavoro dirigenziale pubblico a termine come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato fa rientrare la fattispecie nella disciplina vincolistica finalizzata a evitare la ripetizione abusiva.

Il termine dell’art. 19, comma 6 — tre anni o cinque anni a seconda dell’incarico — esprime sia un limite ai possibili rinnovi, riconducibile alla clausola 5, lettera a, sia l’imposizione di una durata massima, ai sensi della clausola 5, lettera b. Alla luce della giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia 14 settembre 2016, Pérez López; 13 marzo 2014, Samohano), il rinnovo deve mirare a esigenze provvisorie e non può soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’ente.

Nel regime dell’art. 19, comma 6, il superamento del termine massimo quinquennale attraverso rinnovi per attività ordinarie della P.A., anche su posti diversi, è pertanto vietato: diversamente si precarizzerebbe il dirigente in contrasto con il diritto eurounitario e con il principio dell’accesso per concorso. Resta possibile un nuovo incarico di natura eccezionale o straordinaria, diverso dal precedente. Quanto al requisito dell’assenza di personale idoneo nei ruoli, introdotto nel 2009, esso è insito nel carattere temporaneo dell’esigenza e non muta l’assetto dei presupposti.

Su tali basi, in caso di abusiva reiterazione opera il principio consolidato di Cass. S.U. n. 5072/2016: la misura dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va interpretata secondo il canone di effettività, facendosi riferimento al danno comunitario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio. I medesimi principi valgono per la proroga, equiparata dalla Corte di Giustizia al rinnovo (11 febbraio 2021, causa C-760/18). La sentenza impugnata, negando ogni tutela ai dirigenti pubblici, è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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