Minaccia grave e insubordinazione della lavoratrice integrano la giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1686 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è clausola generale di limitato contenuto che richiede specificazione in sede interpretativa. La sua concretizzazione attinge a fattori esterni e a principi richiamati dalla disposizione; l’accertamento della ricorrenza degli elementi nel caso concreto è giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo se la censura è specifica e non meramente contrappositiva. Integrano giusta causa la minaccia grave e l’insubordinazione poste in essere con intento ricattatorio verso la superiore gerarchica. In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi considerare le ragioni del ritardo, con valutazione riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Una lavoratrice dipendente di una società dell’abbigliamento impugnava il licenziamento intimato per le affermazioni proferite nei confronti della responsabile del punto vendita e in presenza di colleghe. Il recesso era fondato su condotte qualificate come insubordinazione e minaccia grave.
Il Tribunale rigettava l’impugnazione e la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia, ritenendo provati i fatti contestati e indimostrati gli addebiti che la lavoratrice aveva mosso alla responsabile per giustificare la propria condotta. La lavoratrice ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2119 cod. civ., sostenendo che le frasi proferite non integravano una minaccia grave e che dalla vicenda non era derivato alcun suo interesse personale né pregiudizio per la società.
La Corte preliminarmente ribadisce il principio consolidato (Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 6498/2012): la giusta causa è nozione che la legge configura come clausola generale di limitato contenuto. Le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile come violazione di legge; l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi appartiene invece al giudizio di fatto, sindacabile solo a fronte di specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento.
Nel merito, la Corte condivide la sussunzione operata dai giudici di appello negli estremi della minaccia grave, intesa come prospettazione di volere arrecare al superiore un danno ingiusto, e della insubordinazione, che ricomprende ogni comportamento atto a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, con violazione degli obblighi di collaborazione e fedeltà.
La Corte distrettuale aveva inoltre accertato, con motivazione adeguata, che il comportamento della lavoratrice era di per sé di gravità tale da giustificare il recesso, per le finalità e le modalità delle accuse, mosse con intento ricattatorio alla presenza di altre dipendenti. Il ragionamento non si era limitato alla sola sussunzione, ma aveva ritenuto la sussistenza degli elementi della giusta causa con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, veicolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è invece inammissibile. In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni del ritardo, con valutazione riservata al giudice di merito, insindacabile se sorretta da motivazione adeguata (Cass. n. 281/2016; Cass. n. 16841/2018). Vertendosi in ipotesi di doppia conforme, la doglianza è inammissibile. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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