Motivazione apparente per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. civ. Sez. V n. 1713 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito e non chiarisce su quali prove abbia fondato il convincimento, così da non consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata. La nullità, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, colpisce non solo le sentenze prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle la cui giustificazione resta solo apparente perché dietro la parvenza di una motivazione non è dato comprendere le ragioni e le basi della decisione. Non è consentito all’interprete integrare la motivazione con ipotetiche congetture.

Il Fatto

Una società operante nel settore della progettazione e realizzazione di componenti in plastica riceveva un avviso di accertamento ai fini Irap e Iva per l’anno 2008, con contestazione di plusvalenze non dichiarate, errata applicazione di coefficienti di ammortamento, costi dedotti in violazione del principio di competenza e costi per servizi infragruppo ritenuti privi dei requisiti di certezza e inerenza.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli riuniti di entrambe le parti. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e restava intimato il Ministero dell’economia e delle finanze.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, non parte nei gradi di merito e privo di legittimazione, spettando quest’ultima all’Agenzia delle entrate in forza del d.lgs. n. 300/1999 dal 1° gennaio 2001.

Il secondo motivo è accolto quanto alla denuncia di motivazione apparente, con assorbimento dei restanti mezzi. La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando graficamente esistente ma inidonea a far percepire il fondamento della decisione.

Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, oltre a Cass. Sez. VI-5 n. 14927 del 2017, Cass. n. 13977 del 2019 e Cass. n. 29124 del 2021. Il parametro costituzionale è l’art. 111, comma 6, Cost., integrato dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.

Nel caso concreto la CTR, chiamata a confermare la ripresa relativa ai costi per servizi infragruppo, ha rigettato l’appello con statuizioni irriducibilmente inconciliabili: da un lato ha riconosciuto che l’Ufficio non aveva mosso rilievi sulla circostanza che la pronuncia di primo grado aveva respinto il ricorso perché la contribuente non aveva provato l’adesione al consolidato fiscale nazionale, dall’altro ha dato atto che in appello la società aveva dimostrato la regolarità di tale adesione. A ciò si aggiunge il richiamo all’art. 1 del d.l. n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012, di cui non è chiarito il fondamento.

Tale motivazione non raggiunge il minimo costituzionale, perché non espone le ragioni logico-giuridiche della conferma della ripresa. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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