Patrocinio a spese dello Stato: il giudice della liquidazione revoca l’ammissione (Cass. civ. Sez. II n. 1712 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di merito investito dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio ha non solo il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria e la persistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda. Egli può pertanto revocare con efficacia ex tunc il provvedimento di ammissione, anche se emesso in via provvisoria dal competente consiglio dell’Ordine degli avvocati. La mancanza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 79, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 115 del 2002, non può essere superata mediante un potere di acquisizione ufficiosa, ammesso solo per verificare la veridicità della dichiarazione resa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal competente consiglio dell’Ordine degli avvocati in relazione a un giudizio civile, nell’ambito del quale era stata poi emessa sentenza. Investito dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore, il giudice aveva revocato l’ammissione con decreto, rilevando l’inammissibilità dell’istanza per difetto dell’autocertificazione sulla condizione reddituale dell’istante e dei suoi familiari, prescritta dall’art. 79, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 115 del 2002.

Il ricorrente propose opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte d’Appello rigettò l’opposizione. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che il giudice della liquidazione non sarebbe stato titolare di alcun potere di riesame dell’ammissione già disposta dal consiglio dell’Ordine. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo che quel giudice ha il potere-dovere di verificare la sussistenza originaria e la persistenza delle condizioni di ammissibilità.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la pronuncia ammissiva resa in assenza di idonea documentazione si giustifica con la ristrettezza del termine per provvedere, posta a tutela del diritto di difesa; in tale ipotesi sussiste il successivo potere del giudice di verificare l’assenza dei requisiti reddituali e di revocare con effetto ex tunc il provvedimento concesso (Cass. Sez. I n. 6292 del 19.03.2014). Irrilevante, pertanto, che l’ammissione fosse stata disposta in via provvisoria dal consiglio dell’Ordine (Cass. Sez. VI-2 n. 15458 del 21.07.2020), restando fermo il controllo sulla permanenza dei requisiti all’atto della liquidazione (Cass. Sez. II n. 21096 del 19.07.2023).

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita inadeguatezza del percorso motivazionale. La censura è stata dichiarata inammissibile: la Corte d’Appello ha dato adeguatamente conto dell’iter logico seguito, escludendo il dovere di acquisire d’ufficio la documentazione a fronte dell’espressa sanzione prevista dall’art. 79, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 115 del 2002. La motivazione è stata ritenuta aderente al dettato normativo, non apparente né manifestamente illogica, idonea a integrare il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014).

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata acquisizione ufficiosa della documentazione reddituale prima della revoca. La censura è stata ritenuta infondata: la sussistenza dell’autocertificazione è prescritta a pena di inammissibilità e la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere officioso, ammesso solo per verificare la veridicità della dichiarazione della parte. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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