Inammissibile il motivo che chiede revisione delle prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1714 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta compiuta attraverso le risultanze di causa. Tale censura è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La sollecitazione a rivedere la valutazione delle prove resta inammissibile, salvo che il ragionamento probatorio non si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, allegarne l’avvenuta deduzione in sede di merito e indicare, in ossequio al principio di autosufficienza, lo specifico atto in cui ciò sarebbe avvenuto, non potendo la questione nuova essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

Il Fatto

Il contenzioso ha ad oggetto rapporti di vicinato tra due unità immobiliari adiacenti, già appartenute a un medesimo edificio. Il controricorrente, acquirente di uno degli appartamenti, ha lamentato la realizzazione da parte della ricorrente di un muro fronteggiante la finestra del proprio immobile, a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 907 cod. civ., nonché l’ampliamento di una terrazza posta a distanza inferiore a tre metri.

Il Tribunale ha accolto la domanda demolitoria e risarcitoria; la Corte d’appello, con sentenza depositata l’11 febbraio 2020, ha respinto il gravame, ritenendo i due immobili adiacenti ma non in aderenza e confermando la violazione delle distanze. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di ricostruzione della fattispecie. Il controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 907 e 1102 cod. civ.. La ricorrente sostiene che gli immobili sarebbero non semplicemente adiacenti, ma in aderenza, con conseguente inoperatività della disciplina sulle distanze, e che, trattandosi di condominio, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare le opere alla luce dell’art. 1102 cod. civ.

La Corte ritiene anzitutto non fondata l’eccezione di novità opposta dal controricorrente, poiché i profili degli artt. 873 e 907 cod. civ. sono stati espressamente affrontati nella decisione impugnata. Ciò non basta però a sottrarre il motivo alla declaratoria di inammissibilità.

Il Collegio ricorda che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e attiene alla valutazione tipica del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, ove il ragionamento probatorio si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Nel caso di specie il motivo ripropone considerazioni di mero fatto e si traduce in una sollecitazione a rivedere le risultanze probatorie, estranea all’ambito dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1102 cod. civ., la Corte rileva che tale profilo, implicante necessari accertamenti in fatto, non risulta affrontato nella sentenza impugnata né la ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei gradi precedenti, indicando gli atti in cui sarebbe stata effettuata la deduzione. Trova quindi applicazione il principio di autosufficienza: i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di temi nuovi in sede di legittimità.

Il secondo motivo, rubricato come erronea ricostruzione della fattispecie mediante valutazione delle risultanze probatorie, è parimenti inammissibile. Oltre alla palese estraneità della rubrica all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., la Corte osserva che, essendo il giudizio di appello instaurato nel 2017, trova applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendosi la decisione distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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