Licenziamento collettivo: delimitazione della platea e criteri di scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1843 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro può delimitare la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva o sede territoriale, ma solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive che siano specificamente e coerentemente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Non rilevano, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle altre unità produttive, la dislocazione territoriale delle sedi né i costi aggiuntivi connessi al trasferimento del personale. La delimitazione della platea condiziona i criteri di scelta: ove sia illegittimamente circoscritta rispetto all’intero complesso aziendale, la violazione non è meramente procedurale ma sostanziale, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
Il Fatto
La società datrice di lavoro intimava un licenziamento collettivo nei confronti di un lavoratore addetto alla sede aziendale di L’Aquila, nell’ambito di una procedura di mobilità delimitata a quella sola unità produttiva. Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.
La Corte d’appello respingeva il reclamo della società, accertando l’illegittimità del licenziamento per l’immotivata limitazione della platea alla sede di L’Aquila, a fronte di una comunicazione di avvio della procedura dal contenuto del tutto standardizzato. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che su materia identica si è già pronunciata con vari provvedimenti che hanno respinto ricorsi analoghi della medesima società, fondati su motivi identici. Il Collegio dichiara di condividere integralmente tale orientamento e di volervi dare continuità, in assenza di ragioni sopravvenute atte a giustificare un mutamento.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità per condanna generica pronunciata d’ufficio, la Corte lo dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato. Le censure sono nuove perché non specificamente trattate nella decisione impugnata e perché la ricorrente non indica tempi e modi della loro introduzione. Nel merito, i lavoratori avevano chiesto la condanna al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 senza quantificazione, domanda correttamente intesa come richiesta di condanna generica. In caso di error in procedendo il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8077 del 2012, richiamato anche con riguardo all’ammissibilità del frazionamento dei crediti affermata da Sezioni Unite n. 4090 del 2017.
I motivi secondo e terzo, incentrati sulla pretesa carenza di interesse ad agire dei singoli lavoratori per genericità del ricorso cumulativo, sono dichiarati inammissibili: non colgono la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva accertato che l’atto introduttivo conteneva una descrizione sufficiente dei profili professionali e griglie di comparazione idonee a fondare il diritto vantato.
Il quarto motivo, sull’omessa istruttoria in ordine alle posizioni personali, è respinto, avendo il giudice di merito implicitamente rigettato la doglianza attraverso l’ampio percorso argomentativo sulla fungibilità dei lavoratori. Il quinto motivo è infondato: la Corte ribadisce che non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe il trasferimento in altra sede, con aggravio di costi. La platea può essere limitata a un reparto, settore o sede solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991, essendo onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito. Nel caso concreto la delimitazione risultava motivata in modo del tutto standardizzato.
Il sesto motivo è infine respinto. La Corte distingue tra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta: la delimitazione illegittima della platea rispetto all’intero complesso aziendale integra una violazione sostanziale, cui consegue la tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, e non quella meramente indennitaria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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