Licenziamento collettivo, comparazione estesa a tutto il complesso aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1844 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo, non assume rilievo ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, non contemplandosi, tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223 del 1991, la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi. Il datore di lavoro può circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare a una unità produttiva solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991, ed è suo onere provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito della scelta, nonché l’infungibilità delle mansioni rispetto ai dipendenti addetti ad altri reparti o sedi. La violazione dei criteri di scelta derivante dalla illegittima delimitazione della platea integra una violazione sostanziale, non un mero vizio formale della comunicazione, e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni, in concordato preventivo, avviava una procedura di mobilità che circoscriveva la platea dei lavoratori da licenziare ai dipendenti della sola sede aziendale di L’Aquila, indicando quale ragione della limitazione la dislocazione geografica del personale. Un lavoratore impugnava il recesso.
Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo e ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società al risarcimento commisurato alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. La Corte d’appello respingeva il reclamo della società, che proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato i propri recenti provvedimenti che, in analoghi procedimenti, avevano respinto ricorsi dell stessa società basati su motivi identici, dichiarando di condividerne integralmente le motivazioni.
Il primo motivo, sulla asserita nullità per avere il giudice pronunciato una condanna generica non richiesta, è stato dichiarato inammissibile perché prospetta questioni nuove, non trattate nella decisione impugnata, e per difetto di specificità. Nel merito, la Corte ha esaminato direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, affermando che in caso di error in procedendo il giudice di legittimità non si limita a vagliare la motivazione, ma prende cognizione degli atti processuali posti a fondamento della censura. La domanda dei lavoratori, priva di quantificazione, era correttamente qualificabile come richiesta di condanna generica limitata all’an.
Il secondo motivo è stato respinto: la Corte territoriale aveva implicitamente rigettato la doglianza sull’omessa istruttoria, dando conto delle griglie di comparazione prodotte e del quadro probatorio che dimostrava la fungibilità dei lavoratori con i colleghi delle altre sedi.
Il terzo motivo, sul criterio della comparazione, è stato rigettato alla luce del consolidato orientamento di legittimità: la delimitazione della platea deve trovare fondamento in oggettive esigenze tecnico-produttive, adeguatamente esposte nella comunicazione di avvio, e il datore deve provare sia il fatto che giustifica il ristretto ambito della scelta, sia la non fungibilità delle mansioni degli addetti prescelti rispetto a quelli di altri reparti o sedi. La comunicazione standardizzata, incentrata solo sulla dislocazione geografica, non assolve tale onere.
Il quarto motivo, sull’applicazione della sola tutela indennitaria, è stato respinto: la violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, va distinta dalla violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1. La illegittima delimitazione della platea dei licenziabili integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta, cui consegue la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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