Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13400 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire un valore diverso oppure quello che il legislatore assegna a una differente risultanza probatoria, ovvero quando la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione. Ove invece si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, la censura è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Non rientra inoltre nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il recesso esercitato da un’associazione nei confronti di una collaboratrice, in relazione a un rapporto di collaborazione coordinata a progetto. Il giudice di primo grado, accertata l’insussistenza della giusta causa del recesso, aveva condannato l’associazione al pagamento di una somma in favore della lavoratrice, oltre rivalutazione e interessi, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta.
La Corte d’Appello ha respinto il gravame dell’associazione, confermando le statuizioni di primo grado. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la controricorrente ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. Il primo e il secondo motivo deducono la falsa applicazione dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, lamentando che la Corte territoriale ha disatteso il tenore del contratto e le risultanze probatorie in punto di coordinazione, riservatezza e non concorrenza. Il terzo motivo invoca la falsa applicazione dell’art. 67 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo l’integrazione della giusta causa di recesso per violazione degli obblighi contrattuali.
Il Collegio muove dalla censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., proposta in tutti i motivi. Richiamando propri precedenti, la Corte ricorda che tale doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice non ha operato secondo il proprio prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso o quello che la legge riserva a una differente risultanza. Ove invece si lamenti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, la censura è ammissibile nei rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Nel caso di specie le censure fanno esclusivo riferimento al mezzo di cui al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ. e non anche a quello del n. 5. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non risulta pertanto dedotta in alcuno dei modi consentiti. Quanto ai canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., la ricorrente non illustra come e rispetto a cosa essi sarebbero stati violati o male applicati.
La Corte enuncia poi il principio più generale: non rientra nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, esterna all’interpretazione della norma e inerente alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. È perciò inammissibile il ricorso che, deducendo apparentemente una violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. I motivi, come risulta dal loro sviluppo, propongono una rilettura critica delle risultanze processuali, sovente riferita alla motivazione della sentenza di primo grado.
La ricorrente, soccombente, è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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