Sospensione cautelare facoltativa subordinata alla sospensione del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6168 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente della pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 15, comma 2, del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018 in combinato disposto con l’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, presuppone la preventiva emanazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. L’art. 55-ter richiama le norme speciali sulla sospensione obbligatoria e autorizza la contrattazione collettiva a regolare quella facoltativa, senza attribuire all’amministrazione un potere assolutamente discrezionale. La sospensione cautelare non ha natura propriamente disciplinare, ma strumentale rispetto al procedimento disciplinare, sicché non può essere disposta quando quel procedimento non sia stato né instaurato né sospeso. La spontanea esecuzione della sentenza impugnata, anche senza riserve, non integra acquiescenza ex art. 329 cod. proc. civ. quando l’amministrazione abbia limitato la revoca agli effetti successivi alla notifica della sentenza.

Il Fatto

Il dirigente scolastico di un istituto comprensivo aveva disposto la sospensione cautelare facoltativa dal servizio di una dipendente, docente, con un proprio decreto. Il Tribunale di Velletri aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento, rilevando che era stato emesso nonostante il procedimento disciplinare non fosse ancora iniziato. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1023/2021, aveva rigettato il gravame dell’amministrazione, richiamando il principio di diritto di Cass. n. 8410 del 2018.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e l’istituto hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 468, comma 2, d.lgs. n. 297/1994. La dipendente ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’acquiescenza dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale di acquiescenza ex art. 329 cod. proc. civ. e la ritiene infondata. Il dirigente scolastico aveva revocato la sospensione cautelare con decorrenza dalla data di notifica della sentenza d’appello, dichiarando di agire in ossequio alla pronuncia della Corte territoriale e senza riserve.

Secondo il costante orientamento richiamato, in particolare Cass. n. 34539 del 2021, l’acquiescenza tacita sussiste solo quando l’interessato ponga in essere atti incompatibili con la volontà di impugnare. La spontanea esecuzione della sentenza favorevole al dipendente non integra di per sé acquiescenza, potendo fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le spese dell’esecuzione. Nel caso concreto, inoltre, l’amministrazione aveva limitato la revoca al periodo successivo alla notifica, confermando la sospensione per il lasso di tempo precedente: ciò rende attuale l’interesse ad impugnare.

Nel merito, la Corte dà continuità all’orientamento di Cass. n. 29760 del 2024. L’ultimo periodo dell’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 non detta una compiuta disciplina dell’istituto della sospensione cautelare: richiama implicitamente le norme speciali sulla sospensione obbligatoria e autorizza la contrattazione collettiva a regolare quella facoltativa. Diversamente opinando, si attribuirebbe all’amministrazione un potere assolutamente discrezionale, privo di requisiti applicativi, in contrasto con le garanzie del privato.

La sospensione cautelare, precisa la Corte, non ha natura propriamente disciplinare, ma è misura di autotutela strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare. La materia disciplinare resta aperta alla fonte collettiva nei limiti non coperti da specifiche norme di legge, secondo l’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018, all’art. 15, prevede due ipotesi: una sospensione obbligatoria, per i casi di misura restrittiva della libertà personale, e una sospensione facoltativa, per il dipendente sottoposto a procedimento penale senza restrizione della libertà. Il presupposto della seconda, in combinato disposto con l’art. 55-ter, comma 1, è l’emanazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. Nel caso di specie tale provvedimento non risulta mai adottato, né alcun procedimento disciplinare è mai stato instaurato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del Ministero alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *