Motivazione avviso accertamento: irrilevante la norma se esposti fatti e ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 1941 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’avviso di accertamento non consegue, di per sé, alla mancata indicazione della norma di riferimento, essendo sufficiente che l’atto esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che consentono al contribuente di esercitare il diritto di difesa. Il vizio invalidante va ricondotto all’omessa indicazione dei presupposti e delle ragioni, non al difetto del richiamo normativo. L’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce dato informativo non richiesto a pena di nullità dall’art. 7 legge n. 212 del 2000, essendo la relativa sanzione introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, per le sole cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008. Qualora una questione giuridica non sia stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente per l’anno di imposta 2004. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigetta il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre 2015, respinge l’appello.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla dedotta nullità dell’avviso per mancanza del richiamo alla norma applicata e per la generica indicazione del responsabile del procedimento. L’Agenzia delle Entrate deposita un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza. Il ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione. Superata ogni considerazione sulla genericità delle censure e sull’imprecisa formulazione della rubrica, la Corte li ritiene privi di fondamento.
Sul primo profilo la Corte richiama il costante orientamento della Sezione: non è necessario che l’avviso di accertamento rechi l’indicazione della «norma di riferimento», essendo sufficiente che esponga i presupposti fattuali e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il diritto di difesa (Cass. n. 8353/2022, Cass. n. 435/2020, Cass. n. 9499/2017).
Il percorso argomentativo si fonda sul combinato disposto dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e del comma successivo, che sanziona con la nullità l’atto privo della sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione. Da tali previsioni si evince che la nullità non può dipendere, di per sé, dalla mancata indicazione della norma, ma eventualmente dall’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Su tale ultima questione, osserva la Corte, non è stato articolato uno specifico motivo.
Quanto alla doglianza sulla carenza motivazionale, la Corte rileva che il contribuente non ha fornito prova di aver formulato sul punto uno specifico motivo nell’originario ricorso e nel successivo atto di appello. Sovviene il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione (Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 509/2018).
Sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la Corte conferma la correttezza della decisione regionale: si tratta di dato informativo non richiesto a pena di nullità dall’art. 7 legge n. 212 del 2000, con sanzione introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 per le sole cartelle di pagamento (Cass. Sez. Un. n. 11722/2010). Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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