Procura alle liti su foglio separato: contestazione solo con querela di falso (Cass. civ. Sez. III n. 18381 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti redatta su foglio separato ma congiunto materialmente all’atto cui si riferisce si considera apposta in calce, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.. A tale procura si estende la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine, secondo cui la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte è sufficiente e non richiede l’attestazione che la firma sia stata apposta in presenza del difensore, come invece esige l’art. 2703 cod. civ.. L’autografia attestata dal difensore, sia quando la firma segue la sottoscrizione sia quando è apposta in chiusura del documento, può essere contestata solo mediante querela di falso, trattandosi di attestazione resa nell’esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica. In difetto di querela di falso, la doglianza sulla validità della procura è inammissibile.
Il Fatto
Numerosi medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri, chiedendo l’accertamento del diritto a un’adeguata remunerazione per l’attività svolta e il risarcimento del danno. Disposta la separazione delle cause, il Tribunale dichiarò l’improcedibilità della domanda per nullità della procura.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, condannò la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore dei soli medici indicati in tabella, reputando rituale la procura e tardiva l’eccezione di prescrizione. Avverso tale sentenza ricorse per cassazione la Presidenza del Consiglio; proposero ricorso incidentale alcuni medici e, separatamente, altri ventiquattro.
La Motivazione della Corte
Sul motivo relativo alle procure, la Corte muove dall’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., che considera apposta in calce la procura rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente all’atto. Richiamando le Sezioni Unite n. 36057 del 2022, il Collegio osserva che l’unità fisica tra procura e atto è creata direttamente dal legislatore, con la conseguenza che alla procura su foglio separato si estende la disciplina della procura in calce o a margine.
Secondo l’orientamento consolidato — da ultimo Cass. n. 28004 del 2021 e le Sezioni Unite n. 2075 del 2024 — la certificazione del difensore è un’“autenticazione minore” o “vera di firma”, che attesta soltanto l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona. Non è necessario che il difensore dichiari che la firma è stata apposta in sua presenza: l’art. 2703 cod. civ. non è richiamato in senso proprio. L’attestazione, proprio perché resa nell’esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica, può essere contestata solo con la querela di falso.
Poiché nel caso di specie la querela di falso non risulta proposta, il profilo è assorbente e il motivo è infondato; la Corte aggiunge che il difensore non assume l’obbligo di identificazione del conferente.
Sugli altri motivi, il Collegio rileva l’inammissibilità delle censure sulla motivazione apparente, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte afferma che la causa separata è mera prosecuzione di quella originaria e che il provvedimento di separazione non riapre i termini: la costituzione tardiva del 12 maggio 2014 determinò la decadenza dall’eccezione. È invece accolto il primo motivo in relazione a un solo medico, per contraddittorietà della motivazione sulla durata del corso.
Il ricorso incidentale è inammissibile: le censure sui decreti ministeriali non indicano il fatto costitutivo dedotto ab origine, e il ricorso dei ventiquattro medici è tardivo rispetto al termine decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione.
Nota della Redazione
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