Liquidazione spese secondo i parametri vigenti al momento della decisione (Cass. civ. Sez. I n. 8884 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le spese di lite sono liquidate dal giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, applicando i parametri vigenti al momento in cui la decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta sotto una disciplina diversa. I parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 e le successive modifiche trovano dunque applicazione quando la liquidazione intervenga dopo la loro entrata in vigore, purché la prestazione professionale non sia ancora completata. Non sussiste alcun vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi delle tabelle, ma il giudice deve quantificare il compenso tra minimo e massimo, derogabili con motivazione. La determinazione del valore della causa può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti, ma, ove il giudice non concordi, è tenuto a motivare la scelta: la motivazione che richiama genericamente i “parametri minimi” senza indicarli né spiegare lo scaglione adottato è apparente.

Il Fatto

Due soggetti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme un’associazione regionale e il suo Presidente, impugnando la delibera assembleare per difetto di preventiva comunicazione dell’avviso di convocazione, che assumevano loro dovuto in qualità di soci. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori, per mancato versamento delle quote associative e conseguente decadenza dalla qualità di socio.

Il Tribunale dichiarava nulla la delibera. La Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame, confermando l’invalidità della delibera e condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso tale pronuncia l’associazione e il suo Presidente proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo e il quarto motivo, relativi all’accertamento della qualità di soci e alla distribuzione dell’onere probatorio, per poi esaminare i motivi sulle spese. Quanto al terzo motivo, i ricorrenti sostenevano che il mancato pagamento delle quote associative comportasse un’automatica decadenza dalla qualità di socio, senza necessità di alcuna deliberazione degli organi associativi.

La Corte rileva un errore di prospettiva: gli Statuti depositati si riferiscono a due diverse Associazioni, quella nazionale e quella regionale, e solo quest’ultima è parte nel giudizio. La Corte d’appello aveva correttamente fatto riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto regionale, che prevedono la cessazione della qualità di socio per mancato pagamento ma richiedono una deliberazione del Consiglio direttivo. La censura sull’asserita non corrispondenza dello Statuto è inammissibile per novità, non essendo accompagnata dalla specificazione di una rituale eccezione nei gradi di merito.

La Corte ricorda poi che l’interpretazione dello statuto associativo è atto di autonomia negoziale, retto dagli artt. 1362 e ss. c.c., e che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Nel caso concreto i ricorrenti si limitano a contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice di merito.

Anche il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte chiarisce che il giudice di merito non ha invertito l’onere della prova: ha ritenuto non contestata e anzi provata per documenti la precedente qualità di soci degli intimati, sulla base di allegazioni e produzioni provenienti dagli stessi ricorrenti. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga provato o non contestato un fatto.

I motivi primo e secondo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Il procedimento d’appello è stato definito con sentenza pubblicata il 24/11/2022, sicché trova applicazione il d.m. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23/10/2022. Poiché il valore della causa dichiarato dalle parti era pari a euro 1.000,00, le somme liquidate in appello risultano grandemente superiori agli importi massimi previsti per quello scaglione, anche considerando l’aumento per la difesa prestata a due parti. La motivazione è del tutto apparente, perché richiama i “parametri minimi di riferimento” senza indicarli né spiegare la scelta di uno scaglione diverso. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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