Notifica semplificata al domicilio fiscale, prova delle ricerche del messo (Cass. civ. Sez. V n. 27061 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la legittimità del ricorso alla forma semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 presuppone che il messo notificatore dia conto delle ricerche svolte nel Comune del domicilio fiscale, dirette a verificare che il contribuente non sia semplicemente trasferito in altro luogo all’interno del medesimo Comune. Il messo che accerta l’irreperibilità assoluta deve indicare le ricerche effettuate e non può limitarsi a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, che impediscono il controllo del suo operato. Il mancato adempimento dell’onere di comunicazione delle variazioni del domicilio fiscale legittima l’Ufficio a notificare nel domicilio per ultimo noto, ma non esonera dall’onere di provare le ricerche preliminari. Ne consegue che la sentenza di merito che censuri la carenza di tale prova applica correttamente la disciplina e non integra il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il Fatto

Il contribuente era destinatario di cartelle di pagamento e dei relativi estratti di ruolo, che impugnava davanti al giudice di prossimità lamentando l’irritualità della notifica. Il giudizio di primo grado si chiudeva con il rigetto; il contribuente appellava limitatamente alle cartelle portanti crediti erariali, mentre per quelle relative a crediti previdenziali il collegio dichiarava il difetto di giurisdizione, con acquiescenza della parte privata.

Il collegio di secondo grado accoglieva le ragioni del contribuente, rilevando che dalle relazioni di notificazione non si desumeva se il messo avesse effettuato le dovute ricerche nel Comune di residenza prima di procedere con la notifica semplificata. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso, mentre l’agente per la riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata avesse preteso dal messo più di quanto la norma richieda, poiché il contribuente aveva avuto il domicilio fiscale in un indirizzo ove era risultato irreperibile.

La Corte osserva che, per le cartelle oggetto di censura, non si controverte dell’esattezza del domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria, bensì della prova delle ricerche compiute dal messo comunale una volta non rinvenuto il contribuente né altri soggetti cui consegnare l’atto. Tale prova è necessaria per giustificare il ricorso alla procedura con affissione all’albo comunale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la disciplina delle notificazioni tributarie si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere del contribuente di comunicarne le variazioni; l’inadempimento legittima l’Ufficio a notificare nel domicilio per ultimo noto, anche in forma semplificata (Cass. T. n. 5576/2025). Sulle ricerche si è precisato che il messo, accertata l’irreperibilità assoluta, deve indicarle, con conseguente invalidità della notifica ove si limiti a un modello prestampato con espressioni generiche (Cass. T. n. 781/2025). Prima della notifica ai sensi della lett. e), in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., occorre verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale (Cass. T. n. 8823/2024); la raccomandata informativa con avviso di ricevimento costituisce prova del perfezionamento (Cass. V n. 4657/2020).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, censurando la carenza di prova sulle ricerche. Il primo motivo è quindi infondato.

Anche il secondo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è respinto: il domicilio fiscale risulta considerato dalla sentenza di merito, donde il fatto non è omesso; il thema decidendum resta il diverso profilo della prova delle ricerche nel territorio comunale. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

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